Muli nel dirupo, metà danni li paga il Parco

Per il Tar la morte dei 13 animali e il ferimento degli altri 17 fu provocata dai lupi. Il fatto risale al 2000
ROCCA DI MEZZO. Nel novembre del 2000 trenta muli precipitarono in un dirupo a quota 1.800 metri nel territorio del Parco regionale Velino Sirente. Tredici morirono e gli altri rimasero gravemente feriti. Al termine di una causa durata più di 20 anni ora il Tar Abruzzo ha stabilito che i danni dovrà pagarli al 50 per cento l’ente Parco. Infatti secondo i giudici (che si sono basati su rapporti di Forestale e vigili del fuoco) a “spingere” i muli nel dirupo, inseguendoli e terrorizzandoli, furono i lupi. Il Tar ha però riconosciuto un concorso di colpa al proprietario degli animali che non avrebbe dovuto lasciarli senza custodia. L’allevatore è stato rappresentato dagli avvocati Riccardo Lopardi e Alessandra Lopardi. Nella motivazione si legge: «Va riconosciuta la competenza dell’ente Parco naturale regionale Sirente Velino a evadere la richiesta del ricorrente in quanto è accertato, con riferimento alla dinamica della vicenda, che pur considerando che la caduta nel precipizio di ben trenta muli da un costone (con la morte di 13 capi e il ferimento grave di altri 17) è avvenuta in luogo solitario in media montagna, tuttavia non è verosimile che essi siano caduti accidentalmente, in così gran numero e tutti insieme. Infatti, poiché il mulo ha una naturale attitudine a muoversi con sicurezza istintiva su terreni scoscesi e sul ciglio dei burroni, la sola spiegazione ragionevole dell’episodio va ricercata nella probabile circostanza che i muli siano stati spinti fino al precipizio da un branco di animali da preda, quali i lupi, i quali adottano tali modalità di attacco per cacciare prede di maggiori dimensioni. Tra l’altro, poiché dalla documentazione si desume che sui muli morti e feriti sono stati riscontrati segni tipici dell’attacco di lupi, anche questo ulteriore elemento probatorio concorre a rendere verosimile la ricostruzione esposta dall’allevatore. Deve nondimeno osservarsi che, avendo l’allevatore abbandonato i quadrupedi a 1800 metri di altezza in una stagione già fredda (12 novembre 2000), sotto il profilo eziologico, sussiste un concorso di colpa del danneggiato nella verificazione dell’evento. In altri termini lo stesso è venuto meno ai doveri di cura, vigilanza e sorveglianza da esercitarsi sul capo di bestiame (la cui violazione può configurare anche una fattispecie di reato) che imponevano di ricondurre i muli a valle per preservarne l’incolumità. Tale circostanza non può che comportare la conseguente riduzione nella misura del 50% del quantum astrattamente spettante». Nella premessa alla sentenza si legge anche che: «Il quadro normativo regionale di riferimento si presenta frutto di vari interventi in un lungo arco temporale che hanno compromesso la chiarezza del dato normativo rendendo di non agevole individuazione la disciplina applicabile alla fattispecie in esame». (g.p.)
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