Mutuo di 2,8 milioni: stop al pignoramento

Contenzioso tra un imprenditore e una banca, il giudice blocca la procedura esecutiva immobiliare
AVEZZANO. Stop alla procedura esecutiva immobiliare promossa da una banca nei confronti di una società di Avezzano. È quanto stabilito dal giudice dell’esecuzione del tribunale di Avezzano con una recente ordinanza. La vicenda ha riguardato un mutuo ipotecario avente ad oggetto il finanziamento di circa 2,8 milioni di euro.
Con la procedura era stato sottoposto a esecuzione un compendio immobiliare che si trova ad Avezzano di elevato valore commerciale, circa 5 milioni di euro secondo una perizia.
Nell’opposizione presentata dalla società immobiliare, assistita dall’avvocato Fabio Di Battista, si è contestato l’inesistenza del diritto della creditrice di procedere all’esecuzione forzata e, in particolare, che la mancata consegna del denaro e l’indisponibilità della somma mutuata, in sede di stipula del contratto, avrebbe determinato la conclusione di un contratto di “mutuo condizionato” non qualificabile come titolo esecutivo ai sensi di legge. Il “mutuo condizionato” è frequente nella prassi dei mutui fondiari; in buona sostanza, le parti, nel corpo dell’atto di mutuo, si danno atto della consegna della somma mutuata, salvo poi precisare contestualmente che l’importo finanziato viene vincolato in un deposito cauzionale a garanzia dell’adempimento di una serie di obblighi a carico della parte mutuataria (ad esempio pubblicazione delle formalità ipotecarie).
Soltanto dopo l’adempimento di tali obblighi l’importo diventa utilizzabile dal mutuatario: lo svincolo della somma è rimesso alla disponibilità del mutuante (istituto di credito).
Il giudice dell’esecuzione, in linea con l’impostazione dell’avvocato Fabio Di Battista, ha affermato che dalla lettura del contratto in questione si ricava che, nonostante la formale dichiarazione dalla società mutuataria di aver ricevuto la somma, la sua consegna viene di fatto differita ad un momento successivo, in quanto l’importo erogato resta espressamente fuori dalla disponibilità della mutuataria e depositato della banca medesima.
«La decisione su tale peculiare tematica rappresenta un rilevante precedente nel panorama giurisprudenziale del diritto bancario», sottolinea l’avvocato Fabio Di Battista.
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