’Ndrangheta, due imprese fuori dai lavori post-sisma

18 Aprile 2021

La prefettura dispone l’interdittiva antimafia che esclude dagli appalti pubblici Il Tar Abruzzo respinge il ricorso. L’amministratore è figlio di un detenuto

L’AQUILA. Due imprese “in odore” di ‘ndrangheta – interessate a lavori pubblici nel Centro Italia (sia nell’Aquilano che nel Teramano) – erano state raggiunte mesi fa da interdittive antimafia (da parte della prefettura) ed escluse quindi da appalti pubblici. Contro le interdittive le ditte avevano fatto ricorso al Tar dell’Aquila che ieri ha “convalidato” i provvedimenti della prefettura. Le sentenze pubblicate sono “piene” di omissis. Il ricorso di una delle imprese (ma anche l’altro è praticamente uguale) si fondava innanzitutto sul fatto che “la società è una ditta che opera nel settore edile il cui socio unico, nonché amministratore è soggetto incensurato, figlio di un detenuto per vari reati il quale però non detiene alcuna quota della società ricorrente e non è familiare convivente col socio unico”. Secondo i giudici del Tar “il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione pone in essere una normativa volta a prevenire o comunque impedire i rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione di società formalmente estranee ma direttamente o indirettamente collegate – o comunque infiltrate – alla criminalità organizzata. In tale direzione la normativa individua una serie di elementi rivelatori del rischio di infiltrazione mafiosa, in modo concreto e attuale dell’impresa. L’interdittiva antimafia è una tipica misura cautelare di polizia di carattere preventivo che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e che prescinde dall'accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all'associazione di tipo mafioso. La valutazione che l’autorità prefettizia è chiamata a compiere, per determinarsi in ordine alla sussistenza o meno del pericolo di infiltrazione mafiosa dell’attività d’impresa, deve svolgersi in relazione al complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri. La Corte Costituzionale ha evidenziato che quello che si chiede alle autorità amministrative non è di colpire pratiche e comportamenti direttamente lesivi degli interessi e dei valori che la norma intende proteggere – compito naturale dell’autorità giudiziaria – bensì di prevenire tali evenienze, con un costante monitoraggio del fenomeno, la conoscenza delle sue specifiche manifestazioni, l’individuazione e valutazione dei relativi sintomi, la rapidità di intervento. Nella fattispecie, a ogni modo, il provvedimento del prefetto è adeguatamente motivato sulla base dell’accurata istruttoria condotta. Nel caso particolare inoltre – tenuto conto dei parametri individuati dalla giurisprudenza per la legittimità delle informative antimafia e per l’accertamento del rischio di infiltrazione – il prefetto ha posto a fondamento dell’interdittiva un complesso di idonei e specifici elementi indiziari emersi nel corso del procedimento, rilevatori di concreti collegamenti, cointeressenze economiche e contiguità con organizzazioni malavitose da parte del titolare. È emerso pure che la sede legale della società ricorrente risulta essere fittizia e strumentale ad aggirare la stringente normativa antimafia. L’istruttoria svolta dalla prefettura ha evidenziato elementi che non hanno permesso di escludere la contiguità di interessi tra soggetti inquadrati in organizzazioni mafiose anzi hanno indotto a far ritenere sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione della società secondo il criterio del “più probabile che non”. E questo perché si è in presenza di idonei elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rilevatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, tra cui anche gli stretti vincoli di parentela del titolare della società in argomento con soggetto arrestato per associazione di stampo mafioso e ritenuto contiguo alla ‘ndrangheta. Sono tutte cose che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con la pubblica amministrazione”. Il ricorso quindi è stato respinto.
©RIPRODUZIONE RISERVATA