Niente musica nel carcere duro: lettori digitali vietati ai detenuti

15 Marzo 2022

Lo ha stabilito la Cassazione annullando una decisione del Tribunale di sorveglianza dell’Aquila  I giudici della Suprema Corte: «Questioni di sicurezza, i dispositivi potrebbero essere manipolati» 

L’AQUILA. Un detenuto in regime di 41 bis non può «acquistare e detenere all’interno della cella un lettore digitale di compact disc» per ascoltare musica. Lo ha stabilito la Cassazione annullando, su ricorso del ministero della Giustizia, una decisione del Tribunale di sorveglianza dell’Aquila che invece aveva dato una diversa interpretazione delle norme.
«La questione, che si pone all’attenzione del Collegio», scrive la Cassazione nella motivazione della sua decisione, «è quella dei limiti alla possibilità, per i detenuti, di utilizzare nella camera di pernottamento strumenti tecnologici, come sono appunto i lettori compact disc al fine di integrare l’offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici. Le norme dell’ordinamento penitenziario fanno espresso riferimento all’impiego dei suddetti dispositivi per sole esigenze di lavoro e di studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario. L’articolo 41-bis prevede una serie di limitazioni all’ordinario trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l’esterno, mantenendo un legame con l’ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento. In questa prospettiva, l’eventuale autorizzazione all’acquisto del lettore e dei cd musicali, da parte della direzione d’istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione, a fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche, come avviene, del resto, per i cd di tipo ammesso e per i relativi supporti. L’affermazione del Tribunale di sorveglianza, secondo cui il divieto di utilizzo di cd musicali non presenterebbe alcuna legittima connessione con i fini della tutela dell’ordine e della sicurezza, non è dunque condivisibile», scrivono ancora i giudici della Suprema corte. «Centrale resta l’obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l’organizzazione criminale di provenienza. Va dunque ribadita la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto a utilizzare cd ad uso ricreativo e il lettore necessario per ascoltarli, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell’amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l’ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. L’ordinanza impugnata dev’essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza dell’Aquila».
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