Niente soldi alla ditta che non paga
La Cassazione: l’impresa non in regola coi fornitori non può farsi liquidare le fatture
L’AQUILA. La ditta che non è in regola con il pagamento di fornitori e subappaltatori non può vedersi liquidare lo stato di avanzamento lavori.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso del titolare di un’impresa impegnata nella ricostruzione della città.
I giudici ricordano in premessa “che l’aggregato interessato alla vicenda era stato finanziato con un contributo di circa 10 milioni. Nell'ambito della realizzazione delle opere, parte dei lavori edili era stata commissionata a un’impresa il cui titolare, al fine di ottenere il pagamento delle fatture per le prestazioni eseguite e ricomprese in alcuni stati d’avanzamento dei lavori, aveva attestato con autocertificazioni di aver versato quanto dovuto a fornitori e subappaltatori. Dalle successive indagini della Finanza, invece, è risultato che costoro non sono stati mai pagati. Il presidente dell’aggregato, sulla scorta di tali false autocertificazioni, aveva quindi ottenuto dal Comune lo svincolo delle somme da liquidare all’impresa che aveva così incassato indebitamente circa un milione. La condotta è stata qualificata come indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro di una somma pari al profitto del reato, circa un milione. Proposto riesame contro tale provvedimento, il tribunale dell’Aquila lo ha rigettato e verso tale rigetto il titolare dell’impresa ha proposto ricorso».
Il ricorso è stato dichiarato dalla Cassazione “inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati. Infatti i contributi sono messi a disposizione del Consorzio committente su un conto corrente vincolato. Quindi l’impresa, dietro presentazione di giustificativi dei pagamenti (e delle relative autocertificazioni) riceve direttamente i contributi pubblici, sino ad allora vincolati. È quindi indiscutibile che la ricezione del contributo sulla scorta di tale documentazione falsa presentata al Consorzio committente – cui spetta la distribuzione – costituisce proprio il reato in questione e non è, invece, una circostanza neutrale, come la difesa sembra affermare. È poi del tutto inconsistente il rilievo che la somma ottenuta corrisponda a lavori effettivamente svolti; difatti non è in questione che le opere siano state realizzate ma che non sia stato effettuato il pagamento ai fornitori e subappaltatori, condizione espressamente posta alla consegna dei contributi. Quindi l’ingiustificato incasso da parte del ricorrente integra proprio la condizione di indebita percezione», concludono i giudici. (g.p.)
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