No a diritti di segreteria per l’accesso agli atti
Lo ha deciso il Tar accogliendo il ricorso contro il Comune di Fossa che chiedeva 40 euro a documento
FOSSA. Un’amministrazione pubblica nel caso di rilascio di copie di documenti nell’ambito di un procedimento di “accesso agli atti” deve far pagare all’utente solo i costi di fotoriproduzione e non anche “i costosi diritti di segreteria”. Lo ha deciso il Tar accogliendo il ricorso del presidente di un aggregato contro una delibera della giunta comunale di Fossa che è stata annullata «nella parte in cui condiziona l’estrazione delle copie al pagamento di 40 euro per ogni atto come diritti di segreteria». Nelle motivazioni della sentenza il Tar scrive «l’amministrazione comunale di Fossa ha riconosciuto il diritto del ricorrente a visionare e a estrarre copia dei documenti, ma ha condizionato l’esercizio concreto del diritto ad avere la copia degli atti richiesti, al complessivo versamento di circa 1.000 euro oltre il costo di riproduzione. Tale richiesta è in violazione dell’articolo 21 dello statuto del Comune di Fossa e del regolamento a cui rimanda lo statuto, approvato con delibera del consiglio comunale nel 2019 che stabilisce che l’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporto materiale. La delibera di Giunta dell’aprile 2021 disattende tale indicazione, poiché condiziona l’accesso non al versamento da parte del privato dei soli costi di riproduzione, ma anche di costosi diritti di segreteria di importo oggettivamente rilevante, che impongono un gravoso onere economico sui cittadini che intendono accedere agli atti dell’amministrazione». I giudici poi chiariscono che «in linea di principio, ai sensi della legge 241 del 1990, la visione dei documenti non può che essere gratuita; se così non fosse, il principio della massima trasparenza, introdotto dalla legge 15 del 2005 come principio generale dell'azione amministrativa, e quindi da intendersi anche come ampliativo ed estensivo delle disposizioni in materia di diritto di accesso, non avrebbe una idonea attuazione. L’amministrazione comunale di Fossa quindi nella fissazione dei costi per la riproduzione deve limitarsi a richiedere l'importo esatto dell’onere di riproduzione delle copie secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. In ogni caso quindi la somma richiesta non può eccedere i costi effettivi sopportati- escluso dunque qualsiasi utile- non potendo l’amministrazione ricavare profitti dall'esercizio di un’attività istituzionale connessa al diritto di accesso». Il Tar nella sentenza va anche oltre e lascia intendere che da parte del Comune ci sarebbe stato l’obiettivo di «ostacolare in concreto l’esercizio del diritto introducendo un onere del tutto arbitrario, immotivato e spropositato di 40 euro per singolo documento». (g.p.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA .

