No della Corte dei conti ai pareri preventivi

5 Settembre 2021

Montereale, il caso sollevato dal Comune sul rimborso di spese legali. I giudici: non siamo consulenti

MONTEREALE. La Corte dei Conti non può esprimere un parere preventivo su un atto amministrativo di esclusiva competenza del Comune. Lo scrivono i giudici contabili in risposta a un quesito posto dal Comune di Montereale. «Il sindaco», si legge nel dispositivo dei giudici, «aveva rappresentato preliminarmente che in data 15 maggio 2020 era stato comunicato a un dipendente in servizio al Comune di Montereale di essere indagato dal Tribunale dell’Aquila per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni. Al fine di tutelare i propri diritti il dipendente provvedeva alla nomina del difensore di fiducia dandone comunicazione scritta al Comune al quale chiedeva espressione di gradimento. La giunta comunale nonostante la richiesta del dipendente non si pronunciava espressamente in merito al gradimento. In seguito il dipendente veniva prosciolto completamente dalle accuse in quanto il fatto non sussiste». Qualche tempo dopo al Comune di Montereale è pervenuta la richiesta del dipendente affinché l’Ente pubblico si accollasse le spese legali. Il sindaco a quel punto ha chiesto alla Corte dei Conti se «un gradimento postumo e il rimborso delle spese legali al dipendente potesse esporre il Comune a ipotesi di danno erariale». Questa la vicenda. La Corte dei Conti motiva così l’impossibilità di dare un parere in merito: «Giova ricordare preliminarmente come il limite della funzione consultiva fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale e amministrativa che ricade nell’esclusiva competenza dell’autorità che la svolge, o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali. Possono essere ricondotte alla funzione consultiva della Corte le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Inoltre, quesiti, come quello in esame non possono formare oggetto di parere in quanto miranti anche ad ottenere l’avallo preventivo della magistratura contabile in riferimento alla conclusione di specifici atti gestionali che rientrano, nel rispetto delle previsioni applicabili, nella discrezionalità dell’Ente. Ciò al fine di evitare commistioni e ingerenze della Corte dei conti nelle concrete attività amministrative di competenza degli Enti territoriali, incompatibili con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Diversamente detta funzione si tradurrebbe in una atipica (e non consentita) attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell’operato amministrativo, che potrebbe essere ipoteticamente attivata al fine di precostituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità». (g.p.)
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