Palazzo da riparare: i soldi arrivano dopo 8 anni di ricorsi

13 Ottobre 2020

Il condominio di via Sallustio riesce a ottenere il contributo prima del nuovo approdo della querelle al Consiglio di Stato

L’AQUILA. Una battaglia legale durata più di 8 anni che alla fine si è chiusa perché «il condominio non ha più interesse al ricorso». Il Consiglio di Stato ha quindi archiviato la vicenda dichiarando il ricorso stesso improcedibile. La storia però, se riletta dall’origine, è una delle tante che raccontano delle lungaggini burocratiche della ricostruzione post-sisma. Il condominio, composto da 13 appartamenti, si trova in via Sallustio in pieno centro storico.
LA DOMANDA. La domanda «per ottenere il contributo per la riparazione con miglioramento sismico» fu presentata nel 2012. In quel momento storico vigeva ancora l’ordinanza della presidenza del Consiglio del 9 luglio 2009 la quale prevedeva che, per accedere al contributo, l'interessato avrebbe dovuto presentare, entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli indirizzi del Commissario delegato, la domanda al sindaco del Comune del luogo dove è situata l’unità immobiliare da riparare o ricostruire. Il sindaco del Comune, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda avrebbe poi dovuto autorizzare, sempre secondo l’ordinanza, gli interventi di riparazione con miglioramento sismico, o ricostruzione e determinare la spettanza del contributo indicandone l’ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili. Ma il Comune a quella richiesta di contributo non risponde e il condominio ricorre al Tar per far dichiarare ai giudici amministrativi «l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza medesima pagando i contributi richiesti».
PRIMA SENTENZA. Il Tribunale amministrativo dell’Aquila nel dicembre 2014 dà ragione al condominio e ordina al Comune di esaminare la pratica e liquidare il contributo. L’ufficio legale dell’ente pubblico, però, non si arrende e fa ricorso al Consiglio di Stato. Infatti nel frattempo è cambiata la normativa (la famosa legge Barca dell’agosto 2012) che crea i due Uffici speciali che diventano operativi nel marzo 2013. La nuova legge, inoltre, stabilisce che «i due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sull’Aquila e l’altro sui restanti comuni del cratere curano l’istruttoria finalizzata all’esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati. La domanda per il riconoscimento dei contributi va presentata al Comune dell’Aquila, tramite l’Ufficio speciale». Ma come spesso capita le leggi sono fatte per complicare la vita alle persone. Infatti, in un altro passaggio si legge: «La norma si applica a tutti i progetti presentati e protocollati dopo la sua pubblicazione. Per i progetti già presentati e protocollati a tale data, purché risultino completi di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e dei pareri richiesti, si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione. È data facoltà agli interessati di optare, con apposita dichiarazione da presentarsi all'Ufficio speciale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l’applicazione dell'intera disciplina dettata dal decreto stesso». Quindi il Tar in primo grado ha ritenuto «che la competenza a provvedere sulla domanda del condominio fosse rimasta al Comune, trattandosi appunto di richiesta presentata prima dell’entrata in vigore della legge citata».
SECONDA SENTENZA. Il ricorso del Comune al Consiglio di Stato viene accolto per una questione di date. Scrivono i giudici di secondo grado nell’agosto 2015: «Non possono sorgere dubbi sull’applicabilità del descritto nuovo quadro normativo alla fattispecie in esame, posto che la domanda di erogazione del contributo statale post sisma in argomento è stata proposta in data 28 marzo 2013 e dunque successivamente alla data del 5 marzo 2013, data sotto la quale la nuova normativa è entrata in vigore secondo la previsione di legge, ovvero del regolamento attuativo del 4 febbraio 2013». Quindi la competenza a esaminare la pratica e a rilasciare il contributo non è del Comune bensì dell’Ufficio speciale.
TERZA SENTENZA. Il condominio, però, non ha mollato e ha chiesto al Consiglio di Stato di revocare la sua sentenza del 2015 per un errore di data. La domanda di contributo sarebbe stata infatti presentata non il 28 marzo 2013 ma il 28 marzo 2012 «come risulta dal relativo documento prodotto nel giudizio di primo grado nonché nella sentenza pronunciata in quel grado di giudizio». Quindi il ricorso originario «va accolto perché la competenza del Comune effettivamente sussisterebbe, così come affermato sempre dalla sentenza di primo grado». Ma quando i giudici avevano già fissato la nuova udienza è arrivato il colpo di scena. Il condominio il 7 settembre 2020 dichiara, infatti «di non avere più interesse alla decisione, per avere nel frattempo ricevuto il contributo richiesto». La montagna di carte ha partorito il topolino. Nessuno saprà mai chi tra il Comune e il condominio di via Sallustio ha ragione. Ma la storia di una burocrazia “impazzita” che emerge dalla vicenda andrà ad arricchire sicuramente un altro capitolo di questa difficile e complessa ricostruzione.
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