Palestra rumorosa nel condominio Cassazione conferma 2 condanne

L’AQUILA. La Cassazione ha confermato una sentenza del tribunale del 2020 con la quale due giovani erano stati condannati a un’ammenda di 300 euro per “disturbo del riposo e delle occupazioni delle...
L’AQUILA. La Cassazione ha confermato una sentenza del tribunale del 2020 con la quale due giovani erano stati condannati a un’ammenda di 300 euro per “disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone”. I due avevano aperto una palestra in un condominio dove abitavano numerose famiglie, una delle quali denunciò che la musica e i rumori che provenivano dalla palestra impedivano il riposo e causavano disagi. La questione ha un suo interesse perché è noto che, soprattutto nel periodo estivo, le lamentele di chi abita nel centro storico per il chiasso e la musica alta sono sempre numerose. Tra le “prove” dell’accusa, oltre alle testimonianze dei condòmini, anche il rilievo fonometrico dell’Arta (Azienda regionale tutela dell’ambiente). La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso e motiva nel dettaglio la decisione. “Va in primo luogo rilevato”, scrivono i giudici, “che non è affatto vero che il Tribunale abbia fondato l'affermazione di responsabilità degli imputati sul solo accertamento fonometrico eseguito dal funzionario Arta che pure aveva verificato il superamento del limite, fissato dalla legge, dei suoni provenienti dalla palestra. Va invece rilevato che, unitamente agli esiti della verifica tecnica, risultano, dalla sentenza impugnata, le specifiche dichiarazioni dei testi che attestano – indipendentemente dalla mancata univoca percezione da parte dei dichiaranti di un disturbo o di un disagio – che la musica era percepibile anche dalle loro abitazioni. Ciò è quanto emerge, al netto delle testimonianze della querelante e del marito residenti nell’appartamento contiguo alla palestra, dalla deposizione di un testimone abitante in un appartamento vicino al locale, secondo il quale la musica era forte. Da un’altra testimonianza si desume che anche dopo la prima fase di avvio dell’esercizio commerciale in cui le propagazioni sonore erano più fragorose, le stesse, a finestre aperte, continuavano a essere percepibili. Un inquilino del piano sovrastante ha affermato che soprattutto nelle ore serali la musica arrivava nel proprio appartamento anche con le finestre chiuse. A tali risultanze si aggiunge la deposizione dell’operante di polizia giudiziaria che, lungi dall’essere irrilevante come ritiene la difesa trattandosi di fatti relativi all’appartamento della denunciante, è invece particolarmente significativa ai fini del livello di rumorosità raggiunto: la circostanza cioè che i bicchieri riposti in un mobile con vetrina vibrassero fra loro è indice sicuramente emblematico della potenza delle onde sonore, capaci addirittura di provocare il movimento degli oggetti nell’unità abitativa”. Infine, “in relazione al reato contestato occorre ricordare che per la configurabilità della contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità – in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica – e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete e il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate. Indeterminatezza che non esclude affatto che possa trattarsi dì una cerchia ristretta di soggetti come accade nel caso di un condominio in cui la condotta penalmente rilevante è configurata dalla produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante o adiacente la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti l’edificio”. (g.p.)

