Papà separato, la ex pagherà gli alimenti

23 Marzo 2018

Lavora lontano da Avezzano e la figlia minorenne vive con l’uomo: assegno mensile quale contributo al mantenimento

AVEZZANO. La bimba vive con il padre e la madre le dovrà corrispondere un assegno mensile. Un’ordinanza pionieristica quella pronunciata dal tribunale di Avezzano (giudice relatore Giulia Sorrentino, presidente Eugenio Forgillo). Una storia di genitori separati, diversa dalle tante. Con l’ordinanza è stato sospeso l’obbligo del padre al versamento dell’assegno mensile quale contributo al mantenimento della figlia. Al contrario, è stato posto «a carico della madre un contributo al mantenimento della figlia» nella misura di 260 euro mensili, «da corrispondersi al padre entro il giorno 10 di ogni mese «somma da rivalutarsi annualmente secondo l’indice Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di carattere medico, scolastico e ricreativo».
Il caso è stato trattato dallo studio legale Presutti e Federici di Avezzano.
La coppia in questione si è separata dopo la nascita della bambina, che oggi ha 9 anni. Il papà ha chiesto al tribunale di disporre la collocazione prevalente della minore nella sua abitazione, in considerazione del fatto che la piccola già vive con lui, in quanto la madre ha lasciato Avezzano per andare a lavorare in un’altra città abruzzese. Allo stesso tempo, l’uomo ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento della minore posto a suo carico. Il tribunale ha ritenuto di «dover prendere atto della attuale situazione lavorativa della donna e dell’accordo, raggiunto in via di fatto tra le parti, circa la collocazione della minore dal padre durante i periodi di impiego della madre fuori Avezzano, al fine di disciplinare le condizioni di affido limitatamente a tali periodi e così prevenire eventuali futuri contrasti tra le parti, nell’interesse superiore della minore». Il giudice Sorrentino, tenuto conto delle sopravvenute esigenze lavorative della madre fuori Avezzano, ha sospeso il contributo del padre al mantenimento della figlia mediante versamento di assegno mensile, in considerazione dell’esercizio del mantenimento diretto. E ha accolto il ricorso «ponendo a carico della madre un contributo al mantenimento della figlia per gli stessi periodi, che va determinato alla luce delle condizioni economiche delle parti». (r.rs.)
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