Parco urbano, altri problemi all’orizzonte

Un’ombra rischia di allungarsi sull’appalto per la realizzazione del progetto di piazza d’Armi: ditta chiede il concordato
L’AQUILA. Un’ombra rischia di allungarsi sull’appalto per la realizzazione del parco urbano di piazza d’Armi. Infatti la Rialto costruzioni spa (che dovrebbe realizzare i lavori che dai 10 milioni originari sono passati, con una procedura un po’ anomala, a 13 milioni di euro) nei giorni scorsi è stata esclusa, a Firenze, da una gara d’appalto nella quale era risultata vincitrice. La motivazione è che l’impresa non aveva comunicato alla stazione appaltante, l’azienda ospedaliero-universitaria Meyer, di aver chiesto, a febbraio 2019, al tribunale di Caserta, l’ammissione al concordato preventivo. La questione di per sé non dovrebbe incidere sull’appalto aquilano, visto che i lavori del parco urbano sono stati aggiudicati molto prima della richiesta di concordato. Di recente, però, c’è stato un ulteriore passaggio con l’aumento del costo del progetto da realizzare. Andavano riverificati i requisiti della ditta vincitrice della gara? Questo non è dato sapere. In teoria, quindi, nella vicenda nostrana, per ora è tutto regolare e tutto legittimo.
LE MOTIVAZIONI. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le motivazioni che hanno portato la Rialto a essere esclusa dal realizzare (per una cifra intorno al milione di euro) una casa di accoglienza per il polo pediatrico Meyer di Firenze. “In data 5 marzo 2019”, è scritto nella delibera del direttore generale Alberto Zanobini, “si è svolta la seduta pubblica del seggio di gara per l’esame delle offerte economiche.... ed è stata stilata la classifica finale. In base alla suddetta classifica il concorrente che, con la propria offerta si è maggiormente avvicinato alla soglia di anomalia senza superarla, è individuato nella impresa Rialto costruzioni spa che ha offerto il ribasso percentuale del 27,721%; a seguito delle risultanze della graduatoria finale si è proceduto ad attivare nei confronti dell’impresa Rialto costruzioni spa le preliminari verifiche di legge; atteso che dalla visura storica richiesta in data 8 marzo 2019 alla Camera di commercio competente di Caserta risulta annotato che in data 5 febbraio 2019 è stato depositato dalla Impresa Rialto Costruzioni spa il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex articolo 161, comma 6 della legge fallimentare-pre concordato preventivo 2/2019, circostanza della quale il concorrente non ha dato notizia nelle precedenti fasi di gara e relativamente alla quale non ha prodotto documentazione utile a consentire una prognosi certa né ragionevole in ordine all’esito che potrà avere la procedura (ovvero, di ammissione o non ammissione al concordato, ed eventualmente con o senza continuità aziendale); nel frattempo l’impresa Rialto costruzioni spa attraverso una nota del 15 marzo 2019, ha autonomamente comunicato alla stazione appaltante la propria situazione presso il tribunale. Rilevato che a norma di legge le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, considerato che legittimamente il concorrente era stato ammesso nella precedente fase di ammissione/esclusione, sia perché aveva attestato conformemente alle previsioni legislative il possesso dei requisiti generali e speciali prescritti, sia perché la circostanza escludente è sopravvenuta a tale fase, verificandosi precisamente nella fase di valutazione delle offerte e che il concorrente medesimo ne ha dato notizia soltanto dopo che è stata resa nota la classifica; acquisita la relazione del responsabile unico del procedimento non risultano agli atti documenti o elementi idonei a consentire di superare legittimamente il divieto di ammissione di cui alla norma citata; considerato altresì che la circostanza escludente e i provvedimenti conseguenti risultano preclusivi di ogni ulteriore attività che possa ricondursi all’ipotesi di aggiudicazione a favore del primo classificato, si procede all’approvazione della graduatoria e si esclude l’operatore economico Rialto costruzioni spa ricorrendo a suo carico i presupposti previsti per tale fattispecie; ci si riserva ogni ulteriore eventuale provvedimento che dovesse risultare necessario nell’interesse dell’Azienda ospedaliero universitaria Meyer, anche eventualmente in autotutela, ove sopravvengano circostanze ovvero documentazioni utili a comprovare che il concorrente escluso non versi in una condizione effettivamente escludente ai sensi della normativa richiamata».
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