Parco urbano in piazza d’Armi: rescisso il contratto con la Rialto

Svolta dopo anni di tira e molla, il Comune revoca l’incarico all’impresa di costruzioni campana Firma nel 2016 per circa 10 milioni di euro (costi poi lievitati). Lo scorso febbraio la bocciatura di Anac
L’AQUILA. Dopo anni di tira e molla finalmente una svolta: il Comune dell’Aquila ha rescisso il contratto di appalto con la impresa Rialto costruzioni per la realizzazione del Parco urbano di Piazza d’Armi. Il contratto era stato firmato nel 2016 per circa 10 milioni di euro e poi era stato modificato con aumento del costo di realizzazione. Nella determina comunale si legge che la rescissione è avvenuta dopo la presa d’atto «della relazione sullo stato di attuazione del contratto, sui ritardi e inadempienze contrattuali dell’appaltatore redatta dal responsabile del procedimento in data 9 agosto 2022». Per questo è stato deciso «di risolvere il contratto d’appalto che era stato stipulato con la ditta Rialto Costruzioni spa di San Tammaro (Caserta) in data 9 giugno 2016 per un importo ammontante a 10.297.290 euro». Il Comune si riserva «in ragione dei conclamati inadempimenti dell’appaltatore con successivi atti di determinare il danno derivante da tale inadempimento. Si demanda all’Ufficio legale il recupero delle somme relative alle spese sostenute o da sostenere nonché ogni atto consequenziale al presente provvedimento». La decisione era nell’aria da tempo soprattutto dopo che l’Anac (Autorità anticorruzione) a febbraio aveva mosso censure all’iter dell’appalto.
GLI INADEMPIMENTI
Nella determina si sottolinea che «la stazione appaltante (il Comune) non è stata messa in condizione di esprimersi in ordine all’ammissibilità delle modifiche progettuali (come tra l’altro richiesto anche dall’Anac). Detta carenza non consente, al fine di accertare la natura, cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni, di effettuare una dettagliata e analitica comparazione e raffronto tra il computo metrico del progetto definitivo e ciò che è stato invece quantificato nell’elaborato detto Stima di progetto, allegato al progetto esecutivo e, quindi, identificare nel dettaglio le lavorazioni che concorrono alla formazione dei corpi d’opera arrecanti la spesa aggiuntiva; ciò non permette la constatazione ed effettivo riscontro dei nuovi prezzi formulati e introdotti, da concordare eventualmente con l’amministrazione. Da quanto sopra» si legge ancora «consegue lo stallo del procedimento di verifica del progetto esecutivo, condizione essenziale per l’approvazione del medesimo e successivo avvio dei lavori di costruzione, e ciò per quanto sopra espresso, per fatto e colpa dell’appaltatore. La situazione di inadempimento è rimasta anche dopo che questa amministrazione ha formalizzato la suddetta, formale diffida e messa in mora, affinché venisse integrata e completata la documentazione a supporto della progettazione esecutiva. Costituisce gravissimo inadempimento dell’appaltatrice, inoltre, l’aver omesso di sostituire con altra garanzia fideiussoria quella che è venuta meno a causa dell’accertato stato di insolvenza del primo prestatore; d’altro canto, il sostanziale venir meno della garanzia fideiussoria e l’illegittimo rifiuto dell’impresa a sostituirla con altra efficace, priva questa Amministrazione di un indispensabile strumento per il controllo sull’adempimento del contratto. Ritenuto» conclude la determina «che i suddetti inadempimenti, gravissimi anche a volerli considerare separatamente, consentono e, anzi, impongono di disporre la risoluzione contrattuale in danno».
COSì L’ANAC
L’Anac a febbraio aveva sottolineato che «il primo progetto esecutivo redatto dalla ditta presentava considerevoli modifiche rispetto al progetto definitivo già approvato dall’amministrazione comunale e posto alla base della gara e l’importo dei lavori risultava aumentato da 10.297.290 a 15.445.845 euro». Un progetto non conforme che quindi, secondo Anac, non poteva essere approvato.
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