Per l’antenna contestata a Bagno via libera dal Consiglio di Stato

21 Aprile 2024

Installata tre anni fa, non dovrà essere rimossa. Confermata la decisione del Tar del gennaio 2021 Non è stato accolto il ricorso dei cittadini che chiedevano lo spostamento in un’area lontana dalle case

BAGNO. Il Consiglio di Stato, con una recente sentenza, ha dato il via libera definitivo all’installazione di un’antenna per la telefonia mobile a Bagno (installazione che, in verità, risale ormai a 3 anni fa).
Il Consiglio di Stato ha confermato una decisione del Tar che nel gennaio 2021 aveva respinto il ricorso presentato da un gruppo di cittadini che chiedevano che l’impianto fosse localizzato in un’area diversa da quella prevista, più lontana dalle case e dalla scuola dell’infanzia appena ricostruita. Nel ricorso al Tar si lamentavano in particolare “la violazione del regolamento comunale per la localizzazione e la gestione degli impianti di telefonia mobile” e il fatto che “l’Asl ha abdicato alle proprie funzioni in favore del Comune”. Infine ci sarebbe stata “violazione e falsa applicazione del parere del Settore rigenerazione urbana del Comune e di quello dell’Autorità di bacino”. Nelle motivazioni con le quali i giudici del Tar respinsero il ricorso (motivazioni oggi accolte anche dal Consiglio di Stato) si leggeva tra l’altro: “Le norme di legge sono improntate al riconoscimento di un favor legislativo relativo alle procedure di autorizzazione delle stazioni radio base che semplifica e accelera le decisioni per cui l’approvazione del piano delle localizzazioni, avendo natura meramente programmatoria, non può assurgere a condizione vincolante per l’autorizzazione. Il piano di localizzazione degli impianti di telecomunicazione risponde all’esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione del territorio. Tuttavia, non si può subordinare l’installazione degli impianti alla previa approvazione del piano". Infine, per il Tar, “in materia non è previsto il rilascio del parere igienico-sanitario dell’Asl, per cui, ove il parere non sia negativo, come in questo caso, ossia nei casi in cui l’Asl non rilevi specifiche controindicazioni, il rilascio di un parere che si rimetta alle risultanze dell’Arta (Agenzia regionale tutela ambientale) non può essere considerato contrario e inficiare le risultanze delle misurazioni effettuate dalla predetta Agenzia. L’Arta ha peraltro confermato che i limiti di legge sull’inquinamento elettromagnetico sono rispettati nel caso in esame”.