Poligono di tiro fermato dal Tar Nulli gli atti di Comuni e Regione

9 Febbraio 2021

L’impianto nell’ex cava vicina all’anfiteatro di Amiternum autorizzato dalle giunte dell’Aquila e Pizzoli Ma la battaglia non finisce qui: probabile un ricorso al Consiglio di Stato da parte dei gestori

PIZZOLI. Il Comune di Pizzoli (che ha agito d’intesa col Comune dell’Aquila e con la Regione) non poteva concedere a una società privata una porzione di territorio di uso civico (che si trova nel comune di Pizzoli ma è a due passi dalla frazione aquilana di San Vittorino) per realizzare un poligono di tiro nei pressi dell’anfiteatro di Amiternum. Il Tar ha annullato tutti gli atti dei Comuni dell’Aquila e Pizzoli fra cui «la concessione-contratto stipulata dal Comune di Pizzoli con l’associazione Amiternum Academy in data 8 giugno 2020» e la delibera di giunta regionale del 19 maggio 2020 che dava il via libera all’operazione. Dunque il poligono non poteva essere autorizzato e quindi deve essere chiuso anche se è probabile un immediato ricorso al Consiglio di Stato da parte degli attuali “soccombenti” con la richiesta di sospensione della sentenza del Tar dell’Aquila.
Il ricorso contro il poligono di tiro localizzato in una cava dismessa è stato presentato da un gruppo di cittadini, Fabrizio De Meo, Claudio Ludovici, Alfonso Paone, Francesco Romano, Paola Casaretti, Alessia Salvemme, rappresentati e difesi dall’avvocato Fausto Corti. I cittadini, secondo il Tar, erano legittimati a presentare il ricorso anche se non sono residenti nel Comune di Pizzoli (nel cui territorio appunto c’è il poligono) in quanto «agiscono non solo come cittadini della frazione aquilana di San Vittorino allo scopo di tutelare il diritto dei membri della collettività sull’area oggetto di concessione, ma sono mossi anche dall’interesse a tutelare il loro diritto alla salute». La legge, scrivono poi i giudici del Tar, «consente di dare una diversa destinazione (rispetto a quella agroforestale) ai terreni gravati da uso civico quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili. Tale principio è stato ulteriormente ribadito nella legislazione regionale abruzzese laddove afferma che il mutamento di destinazione può essere autorizzato, oltre che nell’ambito delle finalità agroforestali, pure per finalità pubbliche o di interesse pubblico. La Regione quindi, nel decidere sulle richieste di mutamento di destinazione dei terreni di uso civico, «è libera di prendere in considerazione qualunque tipo di interesse collettivo ritenuto più congruo, purché trattasi di beneficio per tutti gli abitanti. Tale mutamento deve consistere in un beneficio reale per la generalità dei cittadini e non in un vantaggio indiretto che può derivare dall'utilizzazione del terreno da parte di soggetti privati (e qui in teoria potrebbero avere dei limiti anche le concessioni per scavare materiali inerti, ndr). Nel caso in esame «non viene indicato il reale beneficio per collettività derivante dalla realizzazione di un poligono di tiro sportivo non essendo tale destinazione riconducibile nell’ambito delle finalità agroforestali o di diverse finalità pubbliche o di interesse pubblico, come prescritto dalla normativa richiamata. Né, tantomeno, può ritenersi che il reale beneficio per i cittadini possa coincidere con il pagamento di un canone concessorio, la cui entità appare peraltro irrisoria, oppure con la realizzazione di lavori, a spese della concessionaria, necessari per completare la sistemazione dell’area, trattandosi di opere strumentali all’esercizio dell’attività sportiva i cui costi non possono ricadere sulla collettività».
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