Prof escluso dal concorso Ma il Tar gli dà ragione

3 Agosto 2019

Accolto il ricorso presentato dal dottor Mario Schietroma contro l’Università Era l’unico in corsa per il posto da docente di seconda fascia di Chirurgia generale

L’AQUILA. Il Tar, con una sentenza pubblicata il 31 luglio, ha accolto il ricorso del dottor Mario Schietroma contro alcune decisioni della rettrice dell’Università che lo avevano escluso dalla possibilità di partecipare, quale unico candidato, «alla procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale Chirurgia generale».
LA STORIA. La vicenda, da come emerge dalle motivazioni dei giudici, è abbastanza complessa. Il Tar a un certo punto scrive che «l’operato della rettrice appare palesemente illogico, contraddittorio e fuorviante». Schietroma era stato escluso una prima volta dalla procedura per «difetto di altre candidature». In sostanza, non essendoci “concorrenti”, non ci sarebbe stata una vera possibilità di scelta. Con ordinanza dell’8 febbraio 2018, il Tar accolse la domanda cautelare rispetto a questa prima decisione in quanto «l’esclusione è stata disposta in violazione del bando ovvero per una causa non prevista tra le ipotesi di esclusione elencate dall’articolo 6 del bando stesso; inoltre il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale in assenza di alcuna decisione da parte della Commissione nominata dal rettore con decreto 10 luglio 2017, unico organo competente a valutare le pubblicazioni presentate dal candidato».
LE COMMISSIONI. Dopo le dimissioni di un membro dell’organismo, la rettrice nominò una nuova Commissione che «con verbale del 6 novembre 2018, all’esito della valutazione individuale e collegiale, dichiarava all’unanimità il candidato Schietroma idoneo alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia e vincitore della presente procedura». Con nota del 20 dicembre 2018 la rettrice rinviava gli atti alla Commissione «per consentire alla stessa di adottare, ai sensi dell’articolo 9 del bando, le esplicitazioni in termini di motivazione della valutazione in modo specifico e dettagliato in rapporto a ciascuno dei lavori presentati dal candidato. Con verbale dell’11 gennaio 2019, all’esito della rivalutazione, la Commissione confermava il giudizio di idoneità già reso».
IL DECRETO. La rettrice il 4 febbraio 2019 decretava però «di non approvare gli atti della procedura di valutazione in questione sull’assunto che la Commissione avrebbe espresso il proprio giudizio anche su tre pubblicazioni oggetto di contestazione scientifica e retratte da alcune riviste». A quel punto Schietroma ha chiesto al Tar anche l’annullamento del provvedimento di non approvazione degli atti di valutazione della Commissione. Il Tar nelle motivazioni sottolinea che «il controllo di regolarità degli atti, che il bando affida al Rettore, è un controllo di tipo estrinseco, caratterizzato da un riesame che investe ab externo l’operato della Commissione giudicatrice e che in alcun modo introduce una rinnovazione o duplicazione della valutazione del merito scientifico, culturale e didattico dei candidati. Tale controllo, disciplinato dall’articolo 11 del bando è posto a presidio e garanzia del corretto operato delle commissioni preposte alla selezione e consente al rettore qualora riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura di inviare con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la regolarizzazione. In questa fase, dunque, il rettore deve astenersi da qualsiasi giudizio sul merito professionale e culturale del candidato duplicando l’attività dell’organo a ciò preposto. Nella fattispecie, il riscontro della rettrice si è inserito nel merito del giudizio espresso all’unanimità dalla Commissione». Il Tar dunque accoglie i ricorsi e precisa che la sentenza «comporta per la rettrice l’obbligo di disporre l’approvazione degli atti della Commissione, senza la possibilità di esercitare il potere, già consumato ed esaurito, di rinvio degli atti allo stesso organismo». Il Tar accoglie «la domanda risarcitoria per 6.000 euro, più rivalutazione e interessi legali e condanna l’Università al pagamento delle spese di lite, 3.000 euro».
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