«Promesse d’acquisto prima del sisma sono da annullare»

3 Dicembre 2021

L’AQUILA. Aveva stipulato nel maggio 2008 un contratto preliminare di vendita (che è una promessa di acquisto) di un immobile. La “promessa” sarebbe scaduta nel settembre del 2009. Il 6 aprile 2009...

L’AQUILA. Aveva stipulato nel maggio 2008 un contratto preliminare di vendita (che è una promessa di acquisto) di un immobile. La “promessa” sarebbe scaduta nel settembre del 2009. Il 6 aprile 2009 il terremoto danneggiò l’edificio e chi intendeva acquistare fece ricorso al tribunale civile per chiedere l’annullamento (per eccessiva onerosità) di quel preliminare. Sia in primo che in secondo grado (Tribunale e Corte di Appello) fu stabilito che il contratto andava annullato. La questione è passata in Cassazione che ha confermato le due precedenti sentenze. «Nel caso di specie», scrivono i giudici «il cittadino aveva dedotto l’eccessiva onerosità della prestazione contenuta nel preliminare a causa di un evento straordinario e imprevedibile come il terremoto, avvenuto in pendenza del termine per la stipula del contratto definitivo. Tale ipotesi è stata prevista espressamente dalla legge 134 del 2012 (la cosiddetta legge Barca ndc.) la quale stabilisce che il terremoto del 6 aprile 2009 è stato un evento straordinario e imprevedibile ai sensi degli articoli 1463 e 1467 del codice civile e quindi comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni immobili che si trovano nei territori dei comuni interessati. Lo scopo del legislatore è stato quello di intervenire e disciplinare i contratti in corso di esecuzione attesi i danni diffusi e generalizzati del sisma in alcune aree preventivamente individuate, senza la necessità, per le parti, di dimostrare l’effettivo danneggiamento del bene; l’individuazione di tali aree riguardava i comuni indicati nel decreto del commissario delegato del 16 aprile 2009 (cratere sismico) a condizione che la contrattazione fosse antecedente al sisma del 6 aprile 2009. Vi è stata, in definitiva, una previsione ex lege della straordinarietà dell’evento che ha determinato l’intervento del legislatore per la disciplina dei rapporti contrattuali in corso».(g.p.)