Protesta rumorosa in carcere: giusto lo stop

La Cassazione annulla l’atto del tribunale di sorveglianza: legittima l’azione disciplinare del direttore
L’AQUILA. Il battere con oggetti le sbarre delle celle del carcere, se prolungato ed eccessivo, può costituire disturbo alla comunità carceraria e quindi oggetto di provvedimento disciplinare. Lo ha deciso la Cassazione che ha annullato senza rinvio un provvedimento del tribunale di Sorveglianza dell’Aquila. La vicenda risale al giugno 2018, quando la direzione dell’istituto penitenziario di Preturo aveva emesso un ordine di servizio mediante il quale si invitavano i reclusi «a desistere dalle condotte collettive, in atto dal 24 febbraio 2018, consistenti nella battitura, sino a mezz’ora di durata al giorno, di oggetti sul cancello blindato delle rispettive camere di pernottamento. Secondo il tribunale era mancante il presupposto per l’adozione dell’ordine di servizio impugnato giacché le ripetute battiture, inserite nel contesto di una pacifica protesta collettiva contro le restrizioni, in seguito abolite, riguardanti l’accensione dei televisori, non erano degenerate in comportamenti violenti, minatori od offensivi, non avevano causato l’interruzione del servizio, o interferito gravemente su di esso, né provocato disordini o sommosse. Esse non avevano neppure prodotto danni a beni dell’amministrazione. Andava infine escluso che le battiture in esame potessero essere qualificate secondo quanto dalla direzione specificamente ritenuto come un atteggiamento o comportamento molesto nei confronti della comunità, integrante gli estremi dell’infrazione disciplinare». La Cassazione, invece, su ricorso del ministero della Giustizia ha stabilito che «debbano rientrare nel concetto di molestia evocato dalla norma disciplinare, tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull’esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa. Le emissioni sonore prodotte dalle battiture, e il frastuono complessivamente suscitato, in rapporto alla forma collettiva assunta dalla protesta – attività materiali, non riducibili a mere espressioni di pensiero dissenziente – appaiono manifestazioni paradigmatiche di molestia almeno nei casi in cui superino una soglia fisiologica di ordinaria tollerabilità che si misura in relazione alla durata e alla frequenza della protesta stessa, anche in rapporto alle ragioni che possano averla determinata. L’avvenuto superamento del margine di tollerabilità è di tutta evidenza nel caso di specie, se si ha riguardo al grado di progressione della vicenda nella sua dimensione collettiva, quale identificato dalla stessa ordinanza impugnata. Il relativo giudizio è rafforzato dal rilevo che la protesta collettiva originava da rivendicazioni attinenti all’ordinaria vita e realtà carceraria, estranee alla sfera dei diritti fondamentali della persona, agevolmente tutelabili, come in concreto avvenuto, tramite reclamo giurisdizionale di facile accesso. L’interdizione a protrarre nel tempo comportamenti collettivi disciplinarmente rilevanti, rivolta dalla direzione penitenziaria alla popolazione detenuta può essere dunque dichiarata legittima».

