Punto nascite di Sulmona, ricorso bocciato dal Tar

28 Gennaio 2016

SULMONA. Il Tar boccia il punto nascite di Sulmona. La decisione dei giudici amministrativi era nell’aria ma non esclude le possibilità che Sulmona possa conservare il punto nascita, soprattutto alla...

SULMONA. Il Tar boccia il punto nascite di Sulmona. La decisione dei giudici amministrativi era nell’aria ma non esclude le possibilità che Sulmona possa conservare il punto nascita, soprattutto alla luce delle carenze ancora esistenti sulla base dei parametri evidenziati dall’Agenas, per salvaguardare la sicurezza dei nascituri e delle mamme. Il Comune di Sulmona, nel ricorso, aveva messo in evidenza l’eccesso di potere del commissario ad acta sotto diversi aspetti. Anzitutto il commissario non avrebbe tenuto conto degli indirizzi dell’accordo Stato-Regioni, per il limite minimo di 500 parti annui per quei territori che avessero determinate caratteristiche geografiche e territoriali. Il criterio numerico infatti non è l’unico principio guida tassativo, quali la vastità del territorio e la sua natura montana. Inoltre vi sarebbe incongruenza tra la finalità dichiarata, cioè la riorganizzazione del sistema sanitario e quella effettiva, il taglio acritico e indiscriminato della spesa sanitaria: la soppressione del punto nascita non può certo migliorare le prestazioni sanitarie, tanto che l’unico obiettivo perseguito è la riduzione della spesa sanitaria. Peraltro i sistemi emergenziali Stan (servizio di trasporto materno assistito) e Sten (servizio di trasporto emergenza neonatale) non sono ancora operativi in Abruzzo. La stessa Agenas in sede di verifica degli adempimenti dei livelli emergenza assistita ha riscontrato gravi carenze. Secondo il Tar le censure sollevate dal Comune di Sulmona sono prive di fondamento. Il programma regionale di riorganizzazione dei punti nascita non sarebbe in contrasto con l’accordo Stato-Regioni. Il Tar sottolinea quindi come Sulmona sia ben lontana dal limite minimo di 500 parti all’anno, costituendo, come chiarito dal Consiglio di Stato, prerequisito dimensionale in carenza del quale le ripetute linee d’indirizzo non ammettono deroghe.

La Regione pertanto, sempre secondo il Tar, nella riorganizzazione dei punti nascita non poteva partire da un criterio diverso da quello indicato nell’accordo Stato-Regioni, non solo per il perseguimento dell’equilibrio economico ma anche e soprattutto per assicurare a mamme e neonati un’assistenza appropriata e sicura uniforme sul territorio regionale. (c.l.)

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