Quarto Cantone Ditta esclusa ricorre al Consiglio di Stato

26 Gennaio 2021

La seduta collegiale si terrà l’11 febbraio, l’impresa punta alla riammissione alla gara d’appalto del primo lotto

L’AQUILA. Sarà il Consiglio di Stato nella seduta collegiale dell’11 febbraio prossimo a decidere se riammettere una Ati (associazione temporanea di impresa) che era stata esclusa dalla commissione amministrativa del Provveditorato alle Opere pubbliche dalla partecipazione alla gara di appalto per i lavori del primo lotto (15 milioni di euro) del Quarto Cantone.
In primo grado il Tribunale amministrativo regionale aveva respinto il ricorso ma l’impresa ha fatto opposizione al Consiglio di Stato chiedendo la sospensiva (misura cautelare) della decisione del Tar che non è stata concessa anche perché i giudici hanno fissato l’udienza nel merito a scadenza ravvicinata.
Con il primo ricorso alla giustizia amministrativa contro il Provveditorato alle Opere pubbliche per il Lazio-Abruzzo-Sardegna (stazione appaltante) veniva chiesto l’annullamento del verbale di gara del 7 settembre 2020 «nella parte in cui è stata disposta l’esclusione della costituenda Ati dalla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di recupero del complesso edilizio del Convitto nazionale, della Camera di commercio e della Provincia dell’Aquila, comprendente gli uffici, l'ex Liceo classico e la biblioteca Tommasi, danneggiati a seguito del terremoto del 6 aprile 2009».
I giudici amministrativi di primo grado dissero no al ricorso con una lunga e dettagliata motivazione.
«Vero che», scriveva il Tar, «in base al principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare pubbliche, la presentazione di una cauzione provvisoria d’importo insufficiente, incompleta o non conforme non costituisce mai causa di esclusione. Tuttavia la giurisprudenza ritiene che la cauzione costituisca, non un mero elemento a corredo dell’offerta, ma una sua parte integrante perché si pone come strumento di garanzia della serietà e affidabilità dell’offerta stessa che vincola le imprese partecipanti a una gara pubblica all’osservanza dell’impegno assunto a rispettarne le regole, responsabilizzandole, mediante l’anticipata liquidazione dei danni subiti».
Inoltre, c’è la questione della durata della garanzia e su questo i giudici affermarono: «Nel caso concreto, la decisione di stabilire la durata della cauzione provvisoria in 365 giorni si rivela corretta in quanto fa riferimento alla durata presumibile del procedimento che nel caso in decisione è condizionata sia dalla natura dei lavori da affidare – riguardanti un complesso immobiliare di interesse storico-artistico, con conseguente complessità delle valutazioni tecniche dei progetti che saranno presentati – sia dal criterio di aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa stabilito dal bando che potrebbe determinare l’apertura del sub procedimento di verifica dell’anomalia. Considerato, infine, che il provvedimento impugnato poggia su due diversi e autonomi profili di irregolarità, il ricorso è respinto».
Ora la parola passa al Consiglio di Stato mentre domani torna a riunirsi la commissione tecnica (è la seconda riunione dopo quella tenuta il 14 gennaio scorso) che deve stabilire a chi affidare i lavori.
Per la decisione finale si prevedono tempi decisamente non brevi e se l’associazione temporanea d’impresa esclusa dovesse essere riammessa verrà esaminata anche la sua offerta.
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