Ricostruzione, ecco l’aumento del 3% del contributo sisma

16 Ottobre 2020

Circolare del Comune e dell’Ufficio speciale per L’Aquila L’incremento concesso a tutte le pratiche dei centri storici

L’AQUILA. Il Comune dell’Aquila e l’Ufficio speciale (Usra) hanno chiarito con una circolare a chi spetta l’aumento del tre per cento del contributo per la ricostruzione. La circolare, va sottolineato, non vale per l’ufficio speciale dei Comuni del cratere (Usrc), anche se il decreto con cui fu deciso l’aumento (frutto dell’indicizzazione dei prezzi dal 2015 a oggi) era firmato congiuntamente dai due dirigenti dell’Usra e dell’Usrc. Probabile che l’Usrc nei prossimi giorni pubblicherà un suo specifico documento.
LA SOSTANZA. La sostanza della circolare è che per quanto riguarda il Comune dell’Aquila (si parla dei centri storici) l’aumento del tre per cento viene concesso praticamente a tutti, a coloro cioè che o hanno la pratica già in istruttoria (scheda parametrica parte prima e seconda) o che hanno il cantiere in corso. Infatti il documento pubblicato ieri sull’albo pretorio “disciplina le modalità di applicazione del decreto congiunto Usra e Usrc sia per le istanze per le quali non risulta ancora emesso il parere definitivo da parte dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila, sia per le istanze per le quali risulta emesso il parere definitivo da parte dell’Ufficio speciale con o senza inizio lavori”. Il tre per cento di aumento non è poco se si tiene conto che riguarderà anche aggregati milionari. Ogni milione di euro ci saranno 30.000 euro in più. La circolare prende in considerazione due “casistiche”. La prima riguarda quelle pratiche per le quali alla data del Decreto (10 settembre 2020) non era stato emesso il provvedimento definitivo da parte dell’Ufficio speciale. La seconda è per le pratiche per le quali c’è già il provvedimento definitivo.
PRIMO CASO. Sulle pratiche per le quali non è stato emesso il provvedimento definitivo la circolare specifica che: per le istanze per le quali risulta in istruttoria il progetto parte prima o il progetto parte seconda, la richiesta di adeguamento del contributo redatta in carta semplice da parte del richiedente, andrà inoltrata contestualmente alla presentazione della documentazione integrativa della scheda parametrica progetto parte prima (Sp1) o progetto parte seconda (Sp2). Per le istanze per le quali risulta in istruttoria il progetto parte prima, l’indicizzazione dei costi avverrà a cura del progettista incaricato con il ricorso alla scheda parametrica parte prima. Per le istanze per le quali risulta già emesso il parere finale – progetto parte prima – si provvederà all’indicizzazione dei costi e conseguente innalzamento del contributo massimo ammissibile in sede di compilazione della scheda parametrica parte seconda. Per le istanze per le quali il progetto parte seconda risulta presentato o in istruttoria, a seguito di richiesta di adeguamento l’Usra provvederà all’indicizzazione dei costi mediante l’aggiornamento dell’applicativo web della scheda parametrica parte seconda. Per questa fattispecie all’innalzamento del contributo massimo ammissibile dovrà corrispondere un aggiornamento del computo metrico estimativo a cura del progettista incaricato, mediante il ricorso al vigente prezziario e, nei limiti della capienza del contributo, mediante l’eventuale inserimento di ulteriori lavorazioni ammissibili a contributo”. Inoltre, se il progetto parte seconda prevedeva somme in accollo ai proprietari, l’innalzamento del contributo massimo ammissibile dovuto all’indicizzazione dei costi potrà garantire l’eventuale eliminazione o riduzione della quota in accollo”.
SECONDO CASO. Per le richieste di contributo per le quali è stato emesso il provvedimento definitivo da parte dell’Ufficio speciale si fa riferimento alle seguenti casistiche: pratiche per le quali non risultano iniziati ancora i lavori; pratiche per le quali risultano iniziati i lavori . I contributi concessi o la quota parte di contributo non ancora liquidato “saranno oggetto di adeguamento d’ufficio da parte del Comune dell’Aquila. Il contributo aggiuntivo dovrà essere rendicontato allo stato finale. L’incremento dell’importo contrattuale per effetto di ulteriori o diverse lavorazioni rispetto a quelle contemplate dal contratto è possibile allorché vi sia una modifica dei disegni esecutivi quindi una modifica dell’oggetto del contratto che comporti la necessità di variazione dei corpi d’opera rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente accettazione dell'offerta da parte dell’operatore economico. Tutto ciò che non è previsto dal contratto, quindi non riportato sul progetto esecutivo approvato, che si è reso comunque necessario per completare la singola fase operativa o l’opera completa concorre alla determinazione del prezzo a corpo”.
STATI AVANZAMENTO. Tutti gli stati di avanzamento (Sal) presentati prima della data del decreto, anche se non ancora verificati dai competenti uffici comunali e, quindi non ancora liquidati, non concorrono alla definizione del contributo aggiuntivo. Per le pratiche per le quali risulta emesso il parere definitivo da parte dell’Ufficio speciale dell’Aquila con o senza inizio dei lavori il richiedente non deve presentare nessuna richiesta di adeguamento del contributo concesso o della quota parte di contributo non ancora liquidato. Provvede in automatico il competente ufficio comunale”.
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