Ricostruzione, lavori col trucco: condannata a ridare il contributo

15 Ottobre 2021

La Corte dei Conti accusa la proprietaria di un immobile: la seconda casa fatta passare per la prima Incastrata dalle verifiche su indirizzo e numero telefonico. Ma lei si difende: gli atti non firmati da me

L’AQUILA. Dovrà restituire al Comune quasi 24mila euro avuti fra la fine del 2009 e il 2010 per ristrutturare un’abitazione di sua proprietà fatta erroneamente passare per prima casa mentre era una seconda casa. Lo ha deciso la Corte dei Conti, sezione Abruzzo. La vicenda che ha avuto anche risvolti penali (il reato però è prescritto) riguarda una cittadina (il nome in sentenza è stato oscurato) che ha cercato di sostenere le sue ragioni fino alla fine in maniera anche piuttosto maldestra secondo i giudici contabili. Una storia che presa di per sé non ha grandissimo rilievo ma che testimonia, se ce ne fosse ancora bisogno, di piccole furberie tentate o consumate all’ombra della tragedia del 6 aprile 2009.
L’ACCERTAMENTO
«L’istruttoria», si legge nella sentenza, «traeva origine dalla segnalazione della Guardia di Finanza del luglio 2018 con la quale la Procura contabile veniva informata che, nell’ambito di un procedimento penale era emerso che la cittadina aveva indebitamente percepito un contributo pubblico pari a 23.521 euro destinato alla riparazione di un immobile adibito ad abitazione principale, danneggiato con il sisma del 6 aprile 2009. In particolare, risultava che l’interessata era titolare del diritto di nuda proprietà su un immobile dichiarato inagibile. Nel dicembre 2009 la stessa aveva presentato al Comune un’istanza di concessione di un contributo per la riparazione dell’immobile per l’importo di 23.521 euro dichiarandone la destinazione ad abitazione principale». La somma chiesta venne ammessa, il Comune tirò i fuori i soldi e fra marzo e giugno 2010 i lavori (di modesta entità visto che si trattata di una casa classificata con danno B) vennero eseguiti. «Tuttavia da indagini di polizia giudiziaria», si legge ancora in sentenza, «emergeva che l’immobile non era l’abitazione principale della cittadina che all’epoca del sisma aveva la propria residenza in altra zona dell’Aquila. Inoltre risultava che alla data del sisma l’immobile oggetto di intervento era stato concesso in locazione a terzi».
GIUSTIZIA CONTABILE
La vicenda penale finì con la prescrizione, ma la Procura della Corte dei Conti è andata avanti. La cittadina si è difesa affermando «di essere totalmente estranea alla vicenda e che le firme su tutti i documenti, dichiarazioni sostitutive di atti notori, apertura e gestione di conto corrente dedicato sui cui bonificare le somme relative al contributo sono apocrife e non possono essere ricondotte alla sua persona». È stato facile per la Procura contabile sostenere che «il disconoscimento delle firme sarebbe dovuto avvenire in maniera tempestiva e mediante querela di falso» che invece «non risultava presentata». Inoltre, la cittadina ha ricevuto anche il contributo di autonoma sistemazione (Cas) e, si legge in sentenza «le comunicazioni della banca relative al contributo per la ristrutturazione della casa pervenivano al medesimo indirizzo che era stato indicato dalla cittadina come suo domicilio ai fini della richiesta del Cas». Non è servito nemmeno sostenere che, anche ammettendo fosse una seconda casa, quel contributo lei lo avrebbe avuto lo stesso. I giudici hanno rilevato che al di là della cifra (per gli alloggi classificati B il massimo concedibile era 80mila euro) il percorso da seguire per le seconde case sarebbe stato diverso e alla fine del 2009 e inizio 2010 la priorità, stabilita dalle norme, andava data alle prime case. In sostanza la cittadina ha utilizzato fondi che erano destinati a chi aveva, in quel momento, più bisogno di lei.
LA DECISIONE
«Dal complessivo quadro probatorio», affermano i giudici contabili, «si può desumere che la stessa abbia comunque conosciuto e voluto la richiesta del contributo a suo nome e si può ritenere che la domanda stessa e l’eventuale danno erariale siano a lei riferibili. Il recapito telefonico cellulare indicato nella documentazione relativa alla richiesta di contributo risulta essere lo stesso indicato nella richiesta di attivazione del Cas e da ciò deriva un ulteriore indizio della riferibilità a lei della richiesta, posto che se terzi avessero operato a sua insaputa, ben difficilmente vi avrebbero inserito il suo recapito telefonico. Dall’istruttoria svolta emerge inequivocabilmente che il contributo è stato chiesto e ottenuto per un immobile falsamente dichiarato quale abitazione principale alla data del sisma del 6 aprile 2009».
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