Ricostruzione, svolta per i vecchi ruderi

16 Giugno 2023

Edifici già danneggiati prima del terremoto, circolare dell’Usrc sblocca i lavori in 200 aggregati

L’AQUILA. Nei comuni del cratere sismico 2009 (e nelle frazioni dell’Aquila) potrà essere finanziata anche la ricostruzione di edifici (se sono all’interno di aggregati) che prima del terremoto di 14 anni fa erano già cadenti o con danni pregressi, danni cioè che nulla avevano a che fare con le scosse. E tutto questo per evitare che la mancata ricostruzione di un “rudere” possa impedire il rientro delle persone nelle abitazioni ristrutturate, bloccare il passaggio su strade pubbliche o impedire un ridisegno urbanistico armonico all’interno dei centri storici. La novità era contenuta in una norma nazionale approvata nel marzo dal Parlamento che stabiliva in sostanza che il contributo è dovuto anche «all’immobile (che non risultasse già oggetto di altri contributi alla data del 2015) la cui condizione di inagibilità, se pur pregressa al sisma del 2009, sia documentata con scheda di valutazione dell’agibilità e del danno nell’emergenza sismica (Aedes) e non garantisca la salvaguardia della pubblica incolumità al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati».
Come spesso capita, però, la norma nazionale non chiarisce alcuni passaggi. Ci sono, per esempio, casi di ruderi che non hanno la scheda Aedes (quelle che accertano il danno e in gran parte redatte pochi mesi dopo il terremoto). Chi deve farla oggi quella scheda? La legge parla poi della possibilità di dare il contributo anche per edifici pericolosi per l’incolumità pubblica. Chi accerta questa pericolosità? A questi dubbi cerca di venire incontro una circolare esplicativa dell’Ufficio speciale della ricostruzione dei comuni del cratere (Usrc) con sede a Fossa e guidato da Raffaello Fico, pubblicata ieri, che rende “operativa” la norma nazionale.
La circolare, in sintesi, rifacendosi alla norma generale stabilisce che: «I requisiti per il riconoscimento del contributo sono quelli richiamati nella legge per cui è valido l’accertamento del danno con scheda Aedes redatta a cura del dipartimento di Protezione civile; inoltre è da considerarsi valido l’accertamento del danno da parte degli sportelli decentrati dell’Usrc – i cosiddetti Utr – e in aggiunta», va bene anche «una ordinanza sindacale o provvedimento analogo (quale ad esempio un verbale Vigili del fuoco, un verbale dell’ufficio tecnico comunale o le indicazioni contenute nella scheda Aedes dell’edificio) volto a documentare il nesso tra lo stato di danno dell’edificio, o degli edifici, o dell’aggregato e i riflessi sulla pubblica incolumità ai fini della completa fruizione degli spazi pubblici o degli immobili riparati. La condizione di inagibilità è da riferirsi comunque ad accertamenti avvenuti prima degli eventi del sisma Centro Italia 2016». Da una prima stima sarebbero circa 200 i “ruderi” nei comuni del cratere con danni pregressi che potrebbero avere il contributo. (g.p.)
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