Ricostruzione, via libera del Tar ai contributi per danni pre-sisma

13 Febbraio 2022

MONTEREALE. L’indennizzo per ristrutturare gli edifici può essere concesso, a determinate condizioni, anche per riparare danni preesistenti al terremoto del 6 aprile del 2009. Lo ha stabilito il Tar...

MONTEREALE. L’indennizzo per ristrutturare gli edifici può essere concesso, a determinate condizioni, anche per riparare danni preesistenti al terremoto del 6 aprile del 2009. Lo ha stabilito il Tar con una sentenza che fa chiarezza su un aspetto spesso al centro di discussioni e polemiche. Il principio base è che con i soldi post sisma si può rifare quello che le scosse hanno danneggiato e non quello che già prima del 2009 era pesantemente lesionato. I giudici amministrativi – relativamente a un contenzioso tra un cittadino di Aringo di Montereale da un lato e dall'altro il Comune di Montereale e l’Utr (Ufficio territoriale ricostruzione) di Barete (che oggi non esiste più) – hanno invece stabilito che restando fermo il principio base ci possono essere delle eccezioni. Nel caso specifico, secondo il Tar, l’edificio di Aringo prima del 2009 era funzionale (attività agricola) anche se aveva già dei danni strutturali. Con le scosse si sono creati ulteriori danni ma per riparare questi ultimi non si può evitare di sanare anche i danni pregressi in modo da far tornare agibile la struttura. Quindi il contributo va concesso. La sentenza è del 2018 ma torna di attualità perché il Tar, due giorni fa, ha ordinato all’Ufficio speciale di Fossa (che oggi ha le competenze del soppresso Utr di Barete) a «concludere il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di questa sentenza, in ottemperanza al giudicato (sentenza del 2018) cui farà seguito nel caso di perdurante inerzia, la nomina, su istanza di parte, di un commissario ad acta». La sentenza del 2018 veniva così motivata: «Nel 2017 l’Utr ha comunicato al cittadino che l’istanza non poteva essere accolta per la presenza di un danno sugli elementi strutturali del fabbricato preesistente al sisma del 2009. Ma la questione della finanziabilità del danno preesistente al sisma è stata affrontata dalla Commissione tecnico scientifica del commissario delegato per la ricostruzione con parere del 4 novembre 2010. Con detto parere è stato chiarito che mentre il generico danno preesistente al sisma non può essere ammesso a contributo, il danno preesistente di carattere strutturale di singoli elementi – nel caso in cui la riparazione di tale danno risulti elemento indispensabile per rimuovere lo stato di inagibilità dell’edificio o dell’aggregato e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza ante sisma – va concesso. In tale ultimo caso occorrerà dunque quantificare gli interventi da effettuare, seguendo le indicazioni tenendo in debito conto gli importi massimi ammessi a finanziamento per gli interventi di rafforzamento locale. L’interpretazione letterale del parere smentisce quindi l’assunto dell’amministrazione (Utr e Comune), secondo la quale i danni preesistenti non sarebbero mai finanziabili. Invece il danno preesistente è finanziabile laddove venga riscontrata le preesistenza del danno in relazione a singoli elementi strutturali e nel caso in cui tale la riparazione di tali elementi sia indispensabile per rimuovere lo stato di inagibilità dell’edificio cagionato dal sisma. Nello specifico dell’edificio di Aringo risulta comprovato che il fabbricato solo in relazione alle travi principali di copertura presentava danni preesistenti mentre, per il resto, risultava essere stato danneggiato dal sisma. Ne consegue che l’amministrazione, per negare il contributo, avrebbe dovuto dimostrare che la riparazione delle travi di copertura non fosse indispensabile per rimuovere lo stato di inagibilità causata dal sisma. Ma tale accertamento è stato ignorato, con conseguente illegittimità del diniego, che va annullato». (g.p.)
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