Rimborsi spesa illegittimi, condannato

Ex segretario comunale deve restituire 60mila euro a Rocca di Botte e oltre 8mila a Sante Marie
ROCCA DI BOTTE. Condannato a pagare dalla Corte dei conti 68mila euro per rimborsi non dovuti. Si tratta di Cesidio Falcone, nel 2012 segretario comunale in diversi comuni, che aveva impugnato la sentenza con cui la sezione giurisdizionale della Regione Abruzzo l’aveva condannato al risarcimento, a titolo di dolo, di 65.115 euro a favore del Comune di Rocca di Botte, 8.765 a favore del Comune di Sante Marie, e 369 a favore del Comune di Pereto. Era stata segnalata l’indebita percezione, da parte di Falcone, di indennità e rimborsi per spese di viaggio. La procura regionale aveva affidato le indagini all’allora viceprefetto vicario dell’Aquila. Dalle indagini era emerso che il segretario comunale dei vari Comuni in convenzione, non allegava alla richiesta di rimborsi per spese di viaggio alcuna documentazione che attestava i giorni di presenza in sede nei comuni convenzionati, per cui la liquidazione avveniva sulla base delle presenze previste in convenzione e sulla base delle tariffe Aci indicate dallo stesso Falcone, senza allegare neppure i giustificativi di spesa. Pertanto, il Comune di Sante Marie aveva richiesto la restituzione delle spese di viaggio indebitamente pagate, pari a 8.765 euro. Con riferimento al Comune di Rocca di Botte, era emerso inoltre che Falcone, anche responsabile dell’area amministrativa, finanziaria e tributaria, era stato autorizzato al rimborso delle spese di viaggio secondo le tariffe Aci con una delibera. Il provvedimento della giunta era stato però revocato con una successiva delibera del 27 aprile 2012, in considerazione della eccessiva onerosità dei rimborsi. A seguito di parere legale richiesto sulla questione, il Comune di Rocca di Botte in data 18 luglio 2013 notificava atto di diffida a Falcone a pagare 99.787 euro, oltre agli interessi legali. Secondo Falcone, per Rocca di Botte e Pereto ci sarebbe stata una parziale prescrizione, mentre il danno erariale non sarebbe stato ricostruito nella sua effettiva consistenza, alla luce della riconosciuta impossibilità di quantificarne anche il suo ammontare, e dunque ci sarebbe incertezza nell’ammontare e nel danno stesso. Per questi motivi, la seconda Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, presieduta dal giudice Rita Loreto, ha quindi parzialmente riformato la sentenza impugnata accogliendo in parte l’appello del ricorrente, dichiarando la prescrizione per il danno erariale di 369 euro per il Comune di Pereto, condannandolo al pagamento a favore del comune di Rocca di Botte della somma di 60.123 euro e non 65mila e confermando la somma di 8.765 per il Comune di Sante Marie.

