Si tiene i soldi della benzina, condannato

12 Maggio 2020

La Cassazione: due mesi al carabiniere che durante un servizio di scorta si appropriò di 100 euro

ORICOLA. Si impossessa dei soldi necessari per il rifornimento durante un servizio di scorta e viene condannato, in via definitiva, alla pena di due mesi di reclusione militare e alla rimozione dal grado. Si tratta di un militare dell’Arma, S.D.V., appuntato scelto dei carabinieri di Roma, accusato di appropriazione indebita aggravata. La Cassazione, presieduta dal giudice Giacomo Rocchi, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La sentenza era stata emessa il 18 ottobre 2018 dal tribunale militare di Roma e il 10 aprile 2019 la Corte militare d’Appello aveva confermato la condanna. I fatti, avvenuti a Oricola, risalgono al 10 luglio 2014.
L’imputato, in servizio al Nucleo scorte di Roma, durante un servizio di trasporto di un collaboratore di giustizia dalla Toscana a Napoli, in occasione di un rifornimento di carburante, si era appropriato del controvalore di due cedole di carburante da 50 euro l’una. Per l’esattezza, nella stazione di servizio di Oricola, aveva eseguito un rifornimento di 20 euro, ma si era fatto cambiare dal gestore due ulteriori schede, appropriandosi di fatto della somma corrispettiva di 100 euro. A dimostrazione dell’accusa c’erano sia la documentazione relativa al cambio delle cedole, sia la testimonianza degli altri militari incaricati del servizio. Ricordavano infatti che il rifornimento era stato di quella entità, inferiore al cambio delle cedole, e che non vi erano stati gli altri rifornimenti corrispondenti al numero delle cedole cambiate.
Sempre secondo l’accusa, quel rifornimento era avvenuto in un percorso autostradale che rappresentava una deviazione lunga e inutile rispetto al percorso da effettuare e il carabiniere aveva ammesso di avere fatto rifornimento di soli 20 euro e di avere chiesto al gestore il cambio delle due cedole per disporre di contanti al fine di fare successivi rifornimenti in caso non avesse trovato erogatori con pagamento elettronico.
Tuttavia l’appuntato non era stato in grado di indicare dove avrebbe compiuto i successivi rifornimenti.
Inoltre, sempre secondo la tesi sostenuta dall’accusa, una delle pompe di carburante indicate dall’imputato era abilitata ad erogare soltanto Gpl e quindi non era utilizzabile per la vettura blindata usata per il servizio in questione.
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