«Sono gay», immigrato chiede asilo in Italia

1 Ottobre 2020

Il tribunale riconosce lo status di rifugiato, la Cassazione annulla. L’uomo rischia il rimpatrio in Nigeria

L’AQUILA. Secondo il tribunale dell’Aquila un giovane immigrato non poteva essere rimpatriato in Nigeria perché nel paese africano l’omosessualità è un reato e quindi avrebbe rischiato l’arresto, ma la Cassazione ha cancellato la sentenza di primo grado e ha rinviato il fascicolo al tribunale aquilano “in diversa composizione” per una nuova valutazione della vicenda.
«Il tribunale» scrivono i giudici dell’Alta corte «con decreto del 10 giugno 2019 accoglieva il ricorso proposto da un cittadino della Nigeria, riconoscendogli lo status di rifugiato. Il richiedente proveniente dalla Nigeria aveva dichiarato di aver lasciato il proprio paese di origine per la propria omosessualità e per essere stato accusato di aver abusato di un altro giovane con il quale aveva una relazione, accusa formulata da parte dei genitori di quest’ultimo che facevano parte di una setta e che lo avevano minacciato di morte nel caso non fosse stato arrestato. Per questo motivo era scappato dalla Nigeria e temeva, in caso di rimpatrio, di subire la vendetta del padre del compagno o l’arresto da parte della polizia. In punto di prova il tribunale evidenziava l’impossibilità o l’estrema difficoltà di soddisfare l’onere probatorio in ordine alla condizione di omosessualità. Sicchè, essendo il racconto plausibile e poiché in Nigeria l’omosessualità è sanzionata penalmente. Quindi pur non essendo stata verificata l’esistenza di una denuncia o altro provvedimento sanzionatorio a carico del ricorrente, la richiesta di protezione internazionale, per il tribunale, non poteva essere disattesa». Invece secondo il ministero che ha fatto ricorso «la storia narrata dal ricorrente era molto generica, non vi erano specifiche minacce e non vi era alcun documento utile a corroborare l’istanza. Non era possibile dunque riconoscere lo status di rifugiato».
Per la Cassazione «le dichiarazioni del richiedente asilo sul proprio orientamento sessuale devono essere raccolte da un intervistatore competente che deve accertare la concreta situazione e valutare quindi se questi possa subire a causa del suo orientamento sessuale, reale o percepito, atti persecutori e minacce gravi e individuali alla propria vita o alla persona e dunque sia nell’impossibilità di vivere nel proprio Paese d’origine senza rischi effettivi per la propria incolumità psico-fisica. Il tribunale, dunque, ha errato nel fondare la propria decisione sul fatto che le dichiarazioni del richiedente non possono essere sindacate, stante l’impossibilità di provare la condizione di omosessualità. Anche in questi casi è onere del giudice sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non solo a un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche a una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata. Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice del merito, perché proceda a un nuovo esame delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo». (g.p.)
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