Spese condominiali nei Map: Comune di nuovo sconfitto

22 Dicembre 2022

Il Consiglio di Stato non sospende la sentenza del Tar: fino al pronunciamento definitivo non si pagano i canoni

L’AQUILA. Il Consiglio di Stato ha detto no alla richiesta del Comune dell’Aquila di sospendere la sentenza del Tar Abruzzo che aveva dichiarato non legittima la richiesta di far pagare, a chi abita nei Map, i cosiddetti “oneri di compartecipazione”, sorta di spese condominiali. Nel caso specifico si tratta dei Map di San Gregorio.
Con l’ordinanza pubblicata ieri il Consiglio di Stato ha così motivato il diniego della sospensiva: «Le prospettazioni poste a sostegno dell’appello non sono idonee ad adeguatamente supportare l’istanza cautelare, non emergendo con evidenza argomentazioni atte a confutare le conclusioni raggiunte dal primo giudice. Inoltre non si evincono ragioni immediate di danno grave e irreparabile per il Comune dell’Aquila». L’ultimo passaggio sarà nel merito. Per adesso, quindi, gli oneri condominiali (una cifra mensile intorno ai 40 euro di media) non vanno pagati (la cosa, però, vale solo per chi ha fatto ricorso). La sentenza definitiva del Consiglio di Stato è molto attesa anche a Onna, dove più di 40 persone che ancora dimorano nei Map hanno contestato al Comune, con ricorso al Tar, le bollette relative agli oneri di compartecipazione recapitate nel settembre scorso.
Nella prima sentenza del Tar dell’aprile scorso, che quindi per ora resta valida, si leggeva che «i ricorrenti, assegnatari di alloggi Map (manufatti abitativi provvisori monofamiliari) realizzati a seguito del sisma del 6 aprile 2009, impugnano la deliberazione numero 29 del 19 marzo 2015 del consiglio comunale dell’Aquila che ha stabilito di porre a loro carico, oltre al canone di locazione, un canone di compartecipazione alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle parti comuni e di gestione amministrativa e contabile degli immobili pari a 0,60 euro a metro quadrato. I ricorrenti sostengono di non essere tenuti a concorrere alla manutenzione come per gli alloggi del progetto Case, le cui spese sarebbero ben più onerose di quelle occorrenti per la manutenzione dei complessi Map, della quale peraltro loro stessi, non il Comune, si sarebbero finora fatti carico».
Continuava e concludeva il Tar: «Bisogna interrogarsi sul fatto se il Comune può porre a carico dei condomini un importo stimato solo in astratto oppure quello effettivamente sostenuto per determinati interventi di manutenzione. Le norme distinguono il canone concessorio o di locazione, dalle spese di manutenzione ordinaria poste a carico degli assegnatari. Se per spese di manutenzione si intendesse (in contrasto con il significato letterale) un onere stabilito a priori discrezionalmente dalla pubblica amministrazione, senza alcuna definizione normativa dei criteri di liquidazione e riferito anche ad altri immobili dei quali i ricorrenti non hanno il godimento, si tratterebbe di una prestazione imposta. Non è poi rinvenibile nelle norme alcun fondamento testuale, né logico, né dogmatico che giustifichi la decisione del Comune di porre a carico degli assegnatari le spese di manutenzione degli alloggi e delle parti comuni in misura diversa o non comprovatamente corrispondente ai costi a tal fine sostenuti. Deve quindi concludersi che l’onere per spese di manutenzione straordinaria (impermeabilizzazione tetti) non può essere posto a carico degli assegnatari degli alloggi Map, mentre le spese di manutenzione ordinaria – eliminazione delle infiltrazioni d’acqua (se non dovute a usura di lunga durata, a difetti di costruzione, o a fattori imprevedibili), disostruzione impianto fognario – possono essere ripetute nei loro confronti solo se comprovate e relative alle parti esclusive e comuni degli alloggi occupati, esclusi quelli dei quali essi non hanno il godimento. Il ricorso pertanto deve essere accolto». I cittadini sono rappresentati dagli avvocati Sara Cecala e Fausto Corti.
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