Stiffe, stop del Tar alla demolizione: «Il Villaggio Livigno non è abusivo»

Annullata l’ordinanza del Comune con la quale veniva disposto l’abbattimento dell’edificio post-sisma Secondo i giudici la costruzione dell’immobile adibito a bar ha avuto un’autorizzazione definitiva
SAN DEMETRIO NE’ VESTINI. Non sarà demolito il “Villaggio Livigno” gestito dalla Progetto Stiffe spa (ex gestore delle omonime Grotte). Lo ha deciso il Tar che, su ricorso della Progetto Stiffe, ha annullato l’ordinanza del Comune di San Demetrio dell’ottobre 2023 con la quale l’ente locale chiedeva «la demolizione delle opere abusive realizzate». Per il Tar, però, quelle opere non sono da ritenersi abusive. Il “Villaggio Livigno”, che si trova a circa 3 chilometri dalle Grotte di Stiffe (oggi gestite direttamente dal Comune di San Demetrio) è nato dopo il sisma del 2009 grazie a una donazione del Comune di Livigno (Sondrio). Nella sentenza si legge che «il Comune di San Demetrio con nota del 22 giugno 2023 dichiarava che l’immobile denominato Livigno e adibito a bar e ricettività, come da prassi normativa emanata a seguito del sisma del 6 aprile 2009, era stato realizzato sulla base di atti e ordinanze che andavano a regolamentare la delocalizzazione degli immobili privati, pubblici e commerciali danneggiati dal sisma, in deroga temporanea agli strumenti urbanistici. Assumeva, inoltre, che dette ordinanze non autorizzavano gli immobili con carattere definitivo bensì temporaneo e al venire meno della condizione originaria (ad esempio ripristino dell’agibilità dell’immobile danneggiato) tale struttura andava rimossa o regolarizzata dal punto di vista tecnico-urbanistico».
La motivazione della sentenza è lunga e complessa e fra l’altro si legge che «il collegio rileva che la definitività dell’autorizzazione concessa dal Comune odierno resistente rispetto all’immobile Livigno si evince in base a una serie di elementi. È lo stesso Comune di San Demetrio ad affermare nel provvedimento impugnato che l’immobile Livigno risulta autorizzato, precisando poi che tale autorizzazione sarebbe a titolo temporaneo ma, al riguardo, sussiste in capo al predetto Comune – una volta ritenuto l’immobile assentito (e, dunque, regolare) – l’onere di provare che il titolo edilizio relativo è di natura temporanea e non, come di solito, di natura definitiva, Tale onere probatorio, però, risulta palesemente non assolto in quanto il Comune non ha indicato il provvedimento che dovrebbe costituire il titolo edilizio temporaneo e, dunque, il Collegio non può che prendere atto del fatto che lo stesso Comune ha riconosciuto realizzato l’immobile Livigno in base ad autorizzazione e che, non avendo dato prova della temporaneità di tale autorizzazione, la stessa va ritenuta, per mancata prova sul punto, definitiva».
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