Una cerimonia in memoria della strage di Pietransieri

ROCCARASO

Strage Pietransieri: stop ai risarcimenti della Germania per crimini nazisti

Sentenza della Corte costituzionale sulle procedure esecutive nei confronti della Germania per il risarcimento dei danni di guerra

ROCCARASO. Non è illegittima l'estinzione delle procedure esecutive nei confronti della Germania per il risarcimento dei danni per crimini di guerra durante la seconda guerra mondiale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con una sentenza depositata oggi che ha ritenuto come l'estinzione delle procedure pendenti da parte dei familiari delle vittime sia compensata "dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo ristori, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato".

La sentenza ha subito suscitato commenti. "E' un fulmine al ciel sereno. Non ci aspettavamo questa pronuncia da parte della Corte", dice l'avvocato Monica Oddis che insieme ai colleghi Lucio Olivieri, Claudia Di Padova e Samanta Le Donne aveva curato l'azione giudiziaria contro la Germania per l'eccidio di Pietransieri che costò la vita a 128 civili, donne, bambini e anziani.

leggi anche: Eccidio nazista di Pietransieri, ipotecati terreni tedeschi per 1 milione 600mila euro Il tribunale di Sulmona dà esecutività alla sentenza di due anni fa sul risarcimento dovuto dalla Germania al Comune di Roccaraso per la strage del 1943 con 128 vittime. I sigilli su un'area che fa parte del parco Villa Vigoni in Lombardia

Il tutto per dare esecuzione allo storico dispositivo del Tribunale di Sulmona che nel 2017 aveva condannato la Germania al risarcimento di 1 milione e 600 mila euro nei confronti del Comune di Roccaraso e di circa 5 milioni da versare agli eredi delle vittime. La Corte, che sul punto si è espressa oggi, ha affermato che nelle procedure esecutive opera l'immunità ristretta degli Stati, come già riconosciuto in favore della Germania dalla Corte internazionale di giustizia dell'Aia, e ha ritenuto che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo ristori, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato. Per la Consulta la disposizione realizza un "non irragionevole equilibrio tra la tutela giurisdizionale di chi abbia ottenuto una sentenza passata in giudicato e l'obbligo del rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 sugli indennizzi spettanti alle vittime dei crimini di guerra".

"E' una sentenza che spiazza. Ad oggi con quei titoli ancora si riesce ad accedere ai fondi che non sono materialmente disponibili. Siamo di fatto bloccati", ha aggiunto l'avvocato Oddis.

Per la Consulta, dunque, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 43, comma 3, del decreto legge 36 del 2022 - che ha istituito il Fondo per i ristori - sollevate dal Tribunale di Roma in una procedura per esecuzione forzata su beni della Germania per il risarcimento dei danni per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi durante la seconda guerra mondiale.

Gli eredi di alcuni deportati in campi di concentramento avevano ottenuto la condanna al risarcimento dei danni provocati dal Terzo Reich per il trattamento disumano durante il periodo di internamento e avevano pignorato beni immobili della Germania Per ristorare i danni per crimini di guerra commessi tra l'1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945, l'articolo 43 ha istituito un Fondo speciale in continuità con l'accordo di Bonn del 1961 tra Italia e Germania, che già aveva riconosciuto indennizzi in favore di cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione naziste. La norma ha stabilito che può accedere al Fondo (finanziato con quasi 61 milioni di euro fino al 2026, di cui 20 milioni per il 2023 e 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026) e chiedere il ristoro chi ha ottenuto, o ottiene, una sentenza passata in giudicato, avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni, a seguito di azione giudiziaria avviata alla data di entrata in vigore del decreto legge 36 o comunque promossa entro il termine di decadenza prorogato fino al 28 giugno 2023. La stessa norma ha poi previsto che i giudizi di esecuzione già intrapresi e pendenti sono dichiarati estinti e non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive.

Con la sentenza depositata oggi (redattore il giudice Giovanni Amoroso) la Corte ha affermato che nelle procedure esecutive opera l'immunità ristretta degli Stati, come già riconosciuto in favore della Germania dalla Corte internazionale di giustizia dell'Aia, e ha ritenuto che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo ristori, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato. Per la Consulta la disposizione realizza un "non irragionevole equilibrio tra la tutela giurisdizionale di chi abbia ottenuto una sentenza passata in giudicato e l'obbligo del rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 sugli indennizzi spettanti alle vittime dei crimini di guerra".