Tornimparte, assolto geometra comunale

26 Marzo 2020

La Corte dei conti scagiona il dirigente dell’ufficio tecnico Giansante dall’accusa di danno erariale

L’AQUILA. La Corte dei conti ha assolto il geometra Giacomo Giansante, dirigente all’epoca dei fatti dell’ufficio tecnico del Comune di Tornimparte. La Procura regionale della Corte dei Conti ne aveva chiesto la condanna al pagamento di oltre 160.000 euro per un presunto danno erariale arrecato all’amministrazione comunale. Il Comune di Tornimparte ora dovrà liquidare al geometra 1.800 euro di spese legali. La vicenda che risale all’immediato post-sisma 2009 si è dipanata intorno “al presunto danno derivante dall’alterazione dell’attività contrattuale del Comune di Tornimparte nello specifico in relazione alle modalità di svolgimento nel 2012 di una gara avente a oggetto l’appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato adibito a centro culturale nella frazione di Villagrande”. Secondo l’accusa il tecnico comunale aveva “con condotta dolosa o almeno gravemente colposa, consentito la grave alterazione delle regole concorsuali e dell’appalto a detrimento degli interessi della pubblica amministrazione”. Secondo le indagini, che portarono anche all’apertura di un procedimento penale, “il geometra colludeva con la ditta vincitrice dell’appalto”. La sentenza assolutoria pubblicata ieri dalla Corte dei conti è motivata in maniera ampia e dettagliata. “Il Collegio”, scrivono i giudici contabili, “è chiamato a valutare la condotta in concreto tenuta dall’autore sul precipuo piano della responsabilità contabile, e quindi valutare l’illiceità della condotta medesima in rapporto agli effetti prodotti in capo all’ente sul piano patrimoniale. La Procura ha contestato al geometra un danno alla concorrenza, con perdita della possibilità dell’amministrazione di scegliere tra le migliori offerte conseguibili a seguito di una procedura di gara rivolta a un’adeguata platea di imprese. Il danno alla concorrenza però non può discendere dalla mera inosservanza delle regole dell’evidenza pubblica per il solo sospetto che il prezzo contrattuale non corrisponda al minor prezzo che si sarebbe potuto ritrarre dal confronto di più offerte. Così, affinché il sospetto possa tradursi in elemento di prova è necessario dimostrare che effettivamente nel caso concreto la violazione delle norme sulla scelta del contraente abbia determinato una maggiore spendita di denaro pubblico”. La Procura, continuano i giudici, “si è limitata ad allegare l’esistenza del danno senza provare convintamente neppure in via indiziaria la sussistenza del danno stesso”. Il Collegio osserva poi: “Se è vero che, in linea teorica, la violazione delle regole sulla concorrenza nei pubblici appalti e forniture sicuramente altera la scelta dell’amministrazione non può, tuttavia, ignorarsi che questo nocumento non rappresenta, al fine della sussistenza di una responsabilità erariale, un danno perseguibile se non quando si traduca in un danno concreto, cioè arrecato al patrimonio dell’amministrazione. Il Collegio quindi non ritiene assolto, nell’odierna fattispecie, da parte della Procura, l’onere dimostrativo che il suddetto rischio, solo ipotetico nell’ottica del legislatore, si sia tradotto in un concreto pregiudizio all’erario, e indicare quale esso sia. Per effetto di tali considerazioni dichiara l’insussistenza di uno dei presupposti della responsabilità erariale, il danno, e quindi assolve per tale motivo il geometra Giansante”.
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