Truffa sui pascoli, il Tar boccia il ricorso di un’azienda agricola

26 Giugno 2020

ll Tar ha respinto, dichiarandolo inammissibile, il ricorso di un’azienda agricola con sede nel comune dell’Aquila, che non si era vista assegnare dall’amministrazione per gli usi civici (Asbuc) di...

ll Tar ha respinto, dichiarandolo inammissibile, il ricorso di un’azienda agricola con sede nel comune dell’Aquila, che non si era vista assegnare dall’amministrazione per gli usi civici (Asbuc) di Forcella (zona Preturo) un’area di uso civico per il pascolo del bestiame. Nel ricorso si contestava, tra l’altro, che i terreni erano stati invece assegnati a ditte che all’Aquila avevano solo una residenza fittizia. Il Tar accogliendo in gran parte le motivazioni del difensore dell’Asbuc ha scritto nella sentenza: «Dalla documentazione censuaria-sanitaria e dal registro di stalla prodotto dall’amministrazione resistente risulta che l’attività dell’azienda del ricorrente ha avuto inizio il 19 maggio 2020 e che in data 11 giugno 2020 il numero dei capi in allevamento era pari a zero. Inoltre, dal registro di stalla del 16 giugno 2020 risulta l’ingresso nell’azienda del ricorrente di diciannove bovini (in data 26 maggio 2020) e 19 ovini (in data 16 giugno 2020). Ne consegue che alla data della domanda di assegnazione delle terre civiche, il ricorrente non aveva iniziato l’attività di allevamento, pur avendo chiesto l’assegnazione di 450 ettari di pascolo per le necessità dei trecento ovini che ha dichiarato di allevare nella sua azienda. Pertanto egli non avrebbe potuto concorrere nella prima fase dell’assegnazione delle terre civiche in quanto, pur avendo i natali e la residenza ultradecennale nel comune dell’Aquila, non disponeva di un’azienda con presenza zootecnica, né nella seconda fase riservata agli allevatori residenti nei comuni limitrofi e, gradatamente, in provincia o regione. Avrebbe invece potuto prendere parte alla terza fase, che prescinde dal requisito della residenza e ammette l’assegnazione del pascolo ad altri soggetti, ma non ha allegato nulla a dimostrazione della possibilità di prevalere sulle aziende assegnatarie residenti altrove. Ne consegue, quanto alle prime 2 fasi della procedura, che il ricorrente risultava privo di uno dei requisiti a tal fine richiesti (disponibilità di un’azienda zootecnica) e quindi non legittimato a ricorrere contro l’esito della procedura. In quanto alla terza, egli non ha allegato la prova che se vi avesse partecipato avrebbe ottenuto l’assegnazione di terre civiche, con precedenza sulle altre aziende. (g.p.)