Villetta abbattuta, il Tar dà ragione al Comune

23 Luglio 2019

La demolizione, contestata dalla proprietaria, era stata eseguita dopo il sisma per motivi di sicurezza

L’AQUILA. La Protezione civile attraverso un’ordinanza di demolizione firmata dal sindaco il 17 aprile 2009 aveva fatto abbattere per motivi di sicurezza una villetta in via Antica Arischia a Pettino. La proprietaria però ha fatto ricorso al Tar sostenendo che l’edificio non doveva essere demolito perché i danni alla struttura non erano tali da mettere in pericolo l’incolumità di chi passava sulla strada adiacente e per questo ha chiesto i danni. Una vicenda singolare che si è trascinata per sette anni (il ricorso era stato presentato nel 2012) e che ha visto la conclusione (salvo appello al Consiglio di Stato) poco più di un mese fa quando il Tar del Lazio ha pubblicato la sentenza con la quale ha respinto il ricorso dando ragione al Comune dell’Aquila. La causa è finita al Tar del Lazio perché inizialmente era stato coinvolto anche il ministero dell’Interno per cui i giudici aquilani avevano trasferito l’incartamento a Roma. Alla fine però è apparso chiaro che il Ministero non poteva essere chiamato in causa perché non aveva avuto nessun ruolo nel frangente specifico.
IL RICORSO. La proprietaria sosteneva innanzitutto la nullità dell’ordinanza in quanto «il sopralluogo effettuato in data 16 aprile 2009 è illegittimo non risultando il gruppo di rilevamento composto correttamente, mancando la presenza di un docente universitario; inoltre, non sussistevano i presupposti per la demolizione stante lo stato delle volte e dei solai, della presenza di catene, il buono stato del tetto. L’amministrazione comunale in casi simili», sottolineava il ricorso, «ha adottato misure del tutto diverse ma idonee e bastevoli a salvaguardare la pubblica incolumità» cioè il puntellamento. Inoltre, la precipitosità dell’esecuzione «ha impedito alla proprietaria ogni possibilità di valutazione per salvare l’intero edificio dall’abbattimento, oltre che per salvarne l’intero contenuto e almeno parte degli elementi architettonici che lo caratterizzavano e arricchivano». Col ricorso si chiedono i danni e quindi soldi «non potendo l'eventuale annullamento del provvedimento impugnato produrre alcun effetto ripristinatorio della sfera giuridica della ricorrente».
LE MOTIVAZIONI DEL NO. Scrive il Tar nelle motivazioni con le quali respinge il ricorso: «A seguito del sisma, con ordinanza della Presidenza del consiglio 3753 del 24 aprile 2009 fu data la possibilità a tutti i sindaci dei Comuni interessati dal terremoto di procedere in via di urgenza ad adottare provvedimenti per la realizzazione di interventi di emergenza, soprattutto quelli rivolti a rimuovere situazioni di pericolo previo censimento degli edifici pubblici e privati, stabilendo che a tale censimento fossero preposti gruppi di rilevamento composti da tecnici qualificati di enti e pubbliche amministrazioni e personale universitario, nonché i vigili del fuoco. La disposizione non ha inteso istituire commissioni a composizione perfetta, ma gruppi cui hanno partecipato i soggetti ritenuti in possesso delle necessarie competenze. È pertanto legittima l’ordinanza del sindaco emessa a seguito di verbale di sopralluogo svolto da due ingegneri funzionari del Comune e da un ufficiale dei vigili del fuoco. Va respinta anche la censura con cui si contesta la regolarità della scheda compilata in sede di sopralluogo. Va respinta poi sia la contestazione relativa alla scelta discrezionale di demolizione, sia l’affermazione che potevano essere approntate altre misure per tutelare l’incolumità pubblica in quanto la valutazione fatta dal personale che ha eseguito il sopralluogo ha stabilito l’entità del pericolo di crollo e del rischio conseguente. Quanto, infine, alla presunta omessa comunicazione delle determinazioni assunte si rileva», continuano i giudici del Tar, «che nel caso in esame non sono applicabili i principi che regolano l’interlocuzione procedimentale, trattandosi di una situazione di gravità ed urgenza in cui senz’altro recede il diritto del singolo alla reclamata partecipazione. Peraltro, come riferito, dalla difesa del Comune, la ricorrente è stata resa edotta dell’ordine sindacale, tanto che si è potuta avvalere dell’aiuto dei vigili del fuoco al fine di recuperare alcuni mobili, compatibilmente con il pericolo imminente di crollo e la minaccia continua di nuove scosse. La domanda di risarcimento del danno va quindi respinta».
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