Abruzzo, spiagge riaperte Da oggi sotto l’ombrellone

1 Giugno 2020

Tutti i divieti e le regole d’accesso a stabilimenti balneari e spiagge libere

PESCARA. La stagione balneare che va a iniziare in Abruzzo, ufficialmente da oggi, è un frullato di regole e circolari che proiettano verso un’estate anomala e tutta da scoprire nell’anno della pandemia e del distanziamento. Ai protocolli nazionali e regionali si è aggiunto anche il regolamento interno agli stabilimenti, redatto dal Sib balneari-Fipe Confcommercio. Le strutture che hanno già ultimato l’allestimento degli arenili potranno, sin da oggi, assicurare il servizio in spiaggia, mentre è stato derogato a sabato 13 giugno il termine per coloro che, a seguito del blocco, sono in ritardo con i lavori. Da tale data si partirà a pieno regime anche con l’attivazione del servizio di salvataggio. In Abruzzo, stando ai dati Legambiente, ci sono 1.456 concessioni del demanio costiero, 647 concessioni per stabilimenti balneari e 30 concessioni per campeggi, circoli sportivi e complessi turistici, per una percentuale di costa sabbiosa pari al 47,5 %.
L’ACCOGLIENZA. Per favorire un accesso contingentato sulle spiagge attrezzate, la prenotazione, anche per fasce orarie, preferibilmente obbligatoria, può essere uno strumento organizzativo utile. Sarà favorito l’utilizzo di sistemi di pagamento veloci (card contactless) o con carte prepagate o attraverso portali/app web in fase di prenotazione. I percorsi di entrata e uscita dovrebbero, ove possibile, essere differenziati prevedendo una chiara segnaletica nell’orientamento dell’utenza.
OBBLIGO MASCHERINA. I clienti devono indossare la mascherina al momento dell’arrivo, fino al raggiungimento della postazione assegnata, e analogamente all’uscita dallo stabilimento. I concessionari, se ritenuto utile, potranno misurare la temperatura corporea.
GLI OMBRELLONI. Massimo quattro persone sotto l’ombrellone (possibili deroghe se il nucleo familiare convivente è più numeroso, ma potrebbe essere richiesta l’autocertificazione), in otto sotto la palma. Se non si appartiene alla stessa famiglia convivente c’è l’obbligo del distanziamento (1 metro).
GLI SPAZI. L’area complessivamente destinata a ogni ombrellone non può essere inferiore a 10 metri quadri. Sdraio e lettini possono essere forniti in quantità limitata per garantire il distanziamento con le attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 1 metro. I lettini posizionati singolarmente sulla spiaggia devono essere collocati orizzontalmente a distanza di almeno 1,5 metri l’uno dall’altro.
SPORT E GIOCHI. Le aree gioco bambini possono essere allestite e utilizzate solo assicurando la costante e ininterrotta vigilanza al rispetto delle norme di distanziamento in vigore da parte di genitori, tutori o accompagnatori. È vietata la pratica di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo (calcio, volley, feste, balli di gruppo, merende collettive).
IL BAGNO IN MARE. L’attività di balneazione deve rispettare le regole relative al distanziamento sociale.
CHI CONTROLLA? Le forze dell’ordine, compresa la Guardia costiera, sono tenute alla vigilanza. Ma il titolare e tutti i dipendenti della impresa balneare devono avere cura di sensibilizzare e richiamare i clienti alla corretta applicazione delle disposizioni, in particolare in caso di assembramenti e mancata osservanza delle norme di distanziamento sociale.
LE RESPONSABILITÀ. Il titolare dello stabilimento pone in essere tutte le condizioni per il rispetto delle regole e dei comportamenti prescritti dalle presenti linee guida senza tuttavia essere direttamente responsabile di eventuali condotte contrarie da parte dei singoli clienti.
BAR E RISTORAZIONE. Può essere organizzato un servizio di prenotazione bar o ristorante mediante dispositivi informatici e consegna diretta sotto l’ombrellone.
LE SPIAGGE LIBERE. I Comuni sono tenuti a garantire l’affissione – nei punti di accesso alle spiagge libere – di cartelli in diverse lingue contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere, in particolare il distanziamento sociale di almeno un metro e il divieto di assembramento. Sempre i Comuni devono garantire opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, come i servizi igienici (ove presenti). I fruitori della spiaggia libera, nel posizionamento delle proprie attrezzature (ombrelloni, lettini, sdraio) dovranno rispettare il distanziamento, così come previsto anche negli stabilimenti balneari. L’area complessivamente destinata a ogni singolo ombrellone o altro sistema di ombreggio non può essere inferiore a 10 metri quadri. Le attrezzature utilizzate in aggiunta all’ombrellone (sdraio, seggiola, lettino) possono essere posizionate in quantità limitata atta a garantire il distanziamento con le attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 1 metro.
POSSIBILI LIMITAZIONI. I Comuni, con specifici provvedimenti, possono limitare il numero massimo di persone che utilizzano contemporaneamente una spiaggia. Possibili limitazioni di accesso nelle ore serali o notturne per ragioni di sicurezza e di pubblica incolumità. Infine, previste disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia (area di libero transito) per evitare assembramenti.
LE CONVENZIONI. La regolamentazione e la gestione può essere garantita anche attraverso idonee convenzioni con soggetti pubblici e privati da attivare da parte del Comune territorialmente competente.
LA VIGILANZA. Previsto un controllo dinamico, specie di ronde. Ma il tema della vigilanza resta uno dei principali interrogativi. I Comuni lamentano una scarsità di fondi per garantire un adeguato controllo di chilometri e chilometri di spiagge libere.
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