Autovelox non segnalato: la multa a sorpresa non vale

3 Aprile 2018

Sentenza del giudice di pace accoglie il ricorso di un automobilista sanzionato lungo un tratto di strada a Spoltore: «Non era stata apposta la segnaletica»  

SPOLTORE. Stop alle multe a sorpresa per eccesso di velocità. Se l’autovelox non è adeguatamente segnalato, infatti, il provvedimento potrà essere impugnato e la sanzione sarà annullata. Lo stabilisce il giudice di pace, accogliendo il ricorso dell’avvocato Antonio Del Vecchio contro il Comune di Spoltore.
Del Vecchio, recentemente, ha vinto il ricorso e ottenuto l’annullamento della sanzione pecuniaria a carico del suo cliente poiché, in sede di giudizio, non è stata fornita la prova di apposizione della segnaletica lungo il tratto di strada sul quale è stata accertata l’infrazione. Il verbale per il superamento dei limiti di velocità (in violazione all’articolo 142/8 del codice della strada) era stato comminato a Del Vecchio dalla polizia municipale di Spoltore. Tuttavia, la contestazione è stata mossa proprio per la mancata segnalazione della presenza di un’apparecchiatura elettronica volta a rilevare la velocità mediante postazione mobile.
«Dall’esame del provvedimento opposto», si legge sulla sentenza del giudice di pace Maria Capra, «si evince che l’apparecchio autovelox veniva utilizzato in modalità “mobile”, ma che l’utenza era informata solo mediante cartello fisso».
La legge in materia è chiara. In base all’ordinanza numero 5997 del 14 marzo 2014 della Suprema Corte, recepita uniformemente dalla giurisprudenza di merito, le postazioni mobili devono essere segnalate con segnali stradali temporanei ed essere espressamente indicate nei verbali di accertamento. L’unica eccezione è per quelle postazioni che, facendo parte di un piano coordinato, vengono utilizzate in modo stabile e permanente.
Un’altra normativa in tema di autovelox è la cosiddetta “direttiva Minniti” emanata il 7 agosto 2017 dal dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno.
La circolare stabilisce l’obbligo di rendere perfettamente visibili le postazioni fisse automatiche per il rilevamento della velocità, indicandole in maniera evidente tramite un segnale con il simbolo del corpo di polizia che le gestisce (il casco per i vigili urbani, la sagoma di un agente per la Stradale) e stabilisce la giusta distanza dei cartelli stradali.
In sostanza, le multe fatte da auto civetta o da strumenti nascosti diventano impugnabili dinanzi al giudice di pace o al prefetto. Come si legge sulla sentenza, anche nel verbale elevato dalla polizia municipale di Spoltore non era contenuta «alcuna indicazione in ordine all’utilizzazione stabile dell’apparecchiatura elettronica nel tratto stradale interessato».
Di conseguenza, il giudice di pace ha giudicato «illegittimo» il provvedimento comminato a Del Vecchio e ritenuto di annullare la relativa sanzione, condannando il Comune al pagamento di 343 euro di spese di giudizio.
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