Aziende piccole e medie La guida per avere i fondi e le agevolazioni

L’Associazione bancaria italiana illustra le modalità d’accesso Sospensione delle rate dei mutui e dei prestiti fino a settembre
L’AQUILA. Una moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e nuovi interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Sono le misure a sostegno della liquidità delle imprese, danneggiate dall’emergenza Covid-19, previste dal decreto legge del 17 marzo scorso. L’Associazione bancaria italiana (Abi) ha illustrato aspetti e modalità di accesso ai principali interventi in favore del mondo produttivo.
LE MISURE. Le imprese danneggiate dalla diffusione del coronavirus, che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione del credito, possono avvalersi di aperture di credito fino a revoca e prestiti accordati, a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio scorso o alla data di pubblicazione del decreto, il 17 marzo scorso. Se superiori, non possono essere revocati, neanche in parte, fino al 30 settembre prossimo. Il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre è posticipato a tale data, alle medesime condizioni. Il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, è sospeso sino al 30 settembre.
SOGGETTI BENEFICIARI. Possono accedere alle misure agevolative le piccole e medie imprese, di tutti i settori, con meno di 250 dipendenti e un fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia. L'azienda non deve, comunque, avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute da più di 90 giorni.
MODALITÀ DI ACCESSO. L’Abi ricorda che, per avere accesso alle agevolazioni, le aziende devono presentare una specifica comunicazione alla banca in cui si dichiara: il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa. La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via Pec o attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
FINANZIAMENTI AGEVOLATI. Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le misure in discorso sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario. Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all’ente agevolatore, può procedere alla sospensione del finanziamento.
GARANZIA SUSSIDIARIA. Le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore trasmette una richiesta telematica con indicazione dell’importo massimo garantito, con le modalità che verranno successivamente indicate dal gestore del Fondo di garanzia. La garanzia del Fondo ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati.
FONDO DI GARANZIA. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è stato incrementato per 1,5 miliardi di euro. In particolare, per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la copertura del Fondo di garanzia per le pmi è pari all’80% (90% in caso di riassicurazione) su tutte le operazioni di finanziamento con importo massimo garantito, per singola impresa, pari a 1,5 milioni di euro. Per tutte le altre operazioni di finanziamento, resta valida la modulazione delle percentuali di copertura attualmente prevista dalla disciplina del Fondo, fino a un importo massimo garantito, che viene innalzato dal decreto da 2,5 milioni a 5 milioni di euro.
MICROCREDITO. Gli operatori di microcredito possono beneficiare, a titolo gratuito e nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento, della garanzia del Fondo sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla realizzazione, da parte degli stessi operatori, di operazioni di microcredito. Viene innalzato da 25mila a 40 mila euro l’importo minimo per queste operazioni. Le disposizioni previste per il Fondo di garanzia per le pmi, per quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie rilasciate dal Fondo ISMEA, rifinanziato per 80 milioni di euro. (m.p.)
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