Cambiano le regole per lavorare da casa

Per chi ha fragilità lo smartworking è prorogato fino al 31 dicembre. L’elenco di chi ne ha diritto
PESCARA. Smartworking fino a fine anno, ma per ora solo per i fragili.
Il nuovo protocollo per la sicurezza sul lavoro nel privato, firmato il 30 giugno da tecnici ministeriali e rappresentanti delle associazioni datoriali e dei sindacati, conferma infatti che il lavoro agile è «uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19». Ma non proroga direttamente per tutti lo smartworking “semplificato”, quello cioè senza accordo individuale tra lavoratore e azienda, che scade ancora il 31 agosto, tanto che le parti sociali hanno chiesto di prolungarlo. Serve infatti un intervento del Governo.
Lo smartworking viene invece prorogato fine anno per i cosiddetti lavoratori “fragili”, visto che il protocollo recita: «Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili».
Ma chi sono i lavoratori fragili che hanno diritto allo smartworking? Innanzitutto chi ha la certificazione attestante la patologia rimessa al medico di medicina generale del lavoratore. In particolare, il decreto interministeriale dei mesi scorsi presenta due casistiche specifiche per rientrare nei fragili. La prima: condizione di fragilità indipendente dallo stato vaccinale, in pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria (per trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva, trapianto di cellule staminali ematopoietiche, in attesa di trapianto d'organo, in terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico, con patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure, con immunodeficienze primitive, con immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico, in dialisi e con insufficienza renale cronica grave, con pregressa splenectomia; con Aids) o che presentino tre o più di specifiche condizioni patologiche (cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, diabete mellito, bronco-pneumopatia ostruttiva cronica, epatite cronica, obesità).
La seconda casistica: condizione di fragilità in presenza di esenzione dalla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle condizioni previste, cioè età maggiore di 60 anni e condizioni concomitanti/preesistenti di elevata fragilità.
Stessa soluzione (lavoro agile o assenza equiparata al ricovero ospedaliero) nel caso in cui il lavoratore sia in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 5 febbraio 1992. (l.t.)

