Canoni non versati al Comune: Carinci deve pagare 126mila euro

Pescara, si chiude la lunga diatriba sulla storica agenzia di viaggi. L’ente nel 2001 ha acquistato le aree di risulta comprensive dell’immobile. Ma la quota di affitto mensile di 500 euro non era mai stato regolarizzata. Ora c’è l’ordine del giudice
PESCARA. La somma di 126 mila euro più gli interessi e circa 7 mila euro di spese legali. È quanto il Comune di Pescara dovrà ottenere da Carinci, la storica agenzia di viaggi che è sempre stata attiva in piazza della Repubblica. Così ha deciso il tribunale di Pescara con la giudice Luigina Tiziana Marganella che con la sentenza ha messo la parola fine a una querelle durata anni.
Il piccolo fabbricato di piazza della Repubblica, un tempo di proprietà di Ferrovie dello Stato, era oggetto di concessione demaniale per poi diventare di proprietà del Comune, quando nel 2001 ha acquistato le aree di risulta comprensive dell’immobile. Da allora tra Carinci e Comune si è instaurato di fatto un rapporto di affitto, che prevedeva un canone di locazione mensile pari a 500 euro. Nonostante inviti a regolarizzare il rapporto e al pagamento dei canoni, sin dal 2002, e bozze di contratto tra le parti ma mai sottoscritte ufficialmente, gli anni sono scivolati via e l’agenzia non ha mai versato le somme dovute.
Il Comune, che in tutta la vicenda è stato rappresentato dall’avvocato Pierluigi Vasile, ha quindi inviato una diffida nel 2021 per ottenere quanto dovuto e intimato lo sfratto ad agosto 2022, conclusosi a gennaio 2024, quando Carinci ha lasciato definitivamente il fabbricato. La somma di 126mila euro corrisponde ai canoni non versati da agosto 2001 a luglio 2023, mentre l’agenzia esercitava la sua attività nell’immobile. Oggi il tribunale ha rigettato tutte le opposizioni dell’agenzia di viaggi.
Secondo la giudice, anche se l'agenzia ha ottenuto per concessione l’immobile da Ferrovie dello Stato, proprio il mutare della proprietà e quindi «la perdita della natura pubblicistica del bene» ha determinato in automatico «la conversione del rapporto in uno schema riconducibile alla locazione», si legge nella sentenza.
Assodata la natura del rapporto, per la giudice l'affittuario ha l'obbligo «di corrispondere un determinato corrispettivo a fronte del godimento del bene per tutto il periodo di utilizzazione dell'immobile». Neanche la modifica della compagine societaria dell'agenzia è stata accolta dal tribunale per eliminare una parte dei canoni (cioè antecedenti al 2018), «poiché dalle risultanze istruttorie è emersa la continuità dell’attività esercitata nei locali».
«Alla luce della qualificazione del rapporto in termini locatizi, della accertata continuità del godimento dell’immobile e dell’assenza di idonei elementi probatori a sostegno delle deduzioni difensive», scrive la giudice, «deve ritenersi dimostrata la debenza dei canoni per il periodo oggetto di domanda».
Sull’immobile è stato posto un vincolo culturale da parte della Soprintendenza alle belle arti e paesaggio d’Abruzzo che incide sulle modalità di utilizzazione del bene e sulla sua destinazione, ma nulla ha a che vedere con la vicenda, «perché non interferisce con i rapporti obbligatori di natura privatistica derivanti dal godimento del bene». Vale a dire, vincolo o no, per la giudice il canone va comunque pagato.
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