Consentita la manutenzione delle barche Ci si può spostare da un altro comune

27 Aprile 2020

PESCARA. L’ultima ordinanza della Regione Abruzzo disciplina anche le attività di manutenzione, e dunque autorizza gli spostamenti, per i proprietari o i gestori di natanti e imbarcazioni da diporto....

PESCARA. L’ultima ordinanza della Regione Abruzzo disciplina anche le attività di manutenzione, e dunque autorizza gli spostamenti, per i proprietari o i gestori di natanti e imbarcazioni da diporto. Un provvedimento sollecitato da più parti negli ultimi tempi, soprattutto dai tanti circoli nautici e dalle marinerie che si trovano lungo la costa. L’ordinanza prevede che «è consentito lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti e o le imbarcazioni da diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dai decreti della presidenza del consiglio e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19». Sono inoltre consentite, nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, «in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione», le attività «di manutenzione dei natanti o delle imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio». L’ordinanza specifica che i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione «devono osservare l’obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori». Infine, sono consentite «le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio» e sono consentite, «nell’ambito delle attività di cantieristica navale, l’attività di consegna di magazzino nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio o le attività connesse comunque finalizzate alla consegna, previa comunicazione al prefetto». (r.rs.)
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