Consulenze d’oro, batosta da 92mila euro

Società e amministratore di Eurosviluppo condannati dalla Corte dei conti a restituire i soldi della formazione
PESCARA. Dovevano servire alla formazione di 50 neolaureati, nell’ambito del progetto “Giovani innovazione”, ma gli 87mila euro stanziati in favore del Consorzio Parco scientifico e tecnologico d’Abruzzo e dei suoi soci privati, secondo un rapporto della Guardia di Finanza, erano stati spesi in «inutili e costosissime attività di intermediazione».
LE SOCIETÀ COLLEGATE. A svolgerle, alcune società che operavano in regime di partenariato pubblico-privato con il Parco, tra le quali la Eurobic. Ora, la società Eurosviluppo (ex Eurobic) e l’amministratore delegato Ciro Nardinocchi, dovranno restituire i soldi alla Regione, come ha stabilito la prima sezione centrale di appello della Corte dei conti, che ha respinto il ricorso presentato contro la sentenza di primo grado emessa nell’ottobre del 2017 dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo. Già in quella sede, infatti, Eurosviluppo e Nardinocchi erano stati condannati a risarcire gli 87 mila, più altri 5mila derivanti da un danno da disservizio.
L’AMMONTARE. Ora, alla somma complessiva di 92mila euro, dovranno aggiungersi anche la rivalutazione monetaria e le spese di giudizio. I soldi erano stati erogati dal Ministero del lavoro alla Regione, che a sua volta li aveva trasferiti al Parco scientifico e tecnologico per il progetto formativo.
IN SEDE PENALE. Della vicenda si è occupato anche il tribunale ordinario, ma i procedimenti penali si sono conclusi tutti per avvenuta prescrizione dei reati contestati.
I SOLDI DA RESTITUIRE. Diversamente le cose sono andate sotto il profilo contabile. Oltre a sollevare una serie di eccezioni, tra le quali anche il difetto di giurisdizione del giudice adito e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, tutte respinte, i giudici romani di appello hanno riunito i due ricorsi, quello della società Eurosviluppo, e quello di Nardinocchi. Da un lato quello della società, che ha anche sostenuto di essere parte lesa dalla falsa rendicontazione, in quanto era sì la diretta destinataria e beneficiaria dei fondi, ma non il gestore.
L’AMMINISTRATORE. Dall’altra quello di Nardinocchi, che ha sostenuto di essere entrato a farne parte solo successivamente. «È innegabile», scrivono i giudici romani, «che la società sia pienamente solidale e responsabile nei rapporti esterni con l’amministrazione pubblica. Società alla quale è comunque riservata la possibilità di esperire, ove ne ricorrano i presupposti, l’eventuale regresso nei confronti dei propri amministratori, ma ai soli fini dei rapporti interni». E per quanto riguarda l’amministratore, invece, i giudici hanno sentenziato che «a nulla vale essere entrato a far parte della società solo successivamente, atteso che non della richiesta di fondi gli si è chiesto conto, bensì della loro gestione».
I GIUDICI AQUILANI. I giudici aquilani di primo grado erano stati ancora più precisi: «Non appare seriamente credibile che egli fosse in buona fede ed abbia potuto rendicontare attività “fantasma” senza rendersene conto, sussistendo», si legge in atti, «nella migliore delle ipotesi, quanto meno il dolo eventuale di colui che scientemente rinuncia a vedere ciò che accade, illecitamente, per il tramite della società da lui stesso amministrata».
L’APPELLO. Complessivamente, sottolineano i giudici di appello «quel che emerge è l’ammissione a rimborso di spese a fronte di operazioni in tutto o in parte fittizie, che non trovano riscontro nell’espletamento effettivo dell’attività corrispondente. A sostegno di tanto si rinvengono elementi più che inconfutabili, inconfutati dagli odierni appellati, quali le dichiarazioni dei giovani partecipanti al progetto, come anche le e-mail e i riscontri contabili eseguiti sulle movimentazioni bancarie. Documenti tutti versati nel rapporto della Guardia di Finanza, che provano l’avvenuta remunerazione di attività mai svolte, ma, al contempo, ugualmente rendicontate al solo scopo di ottenere il relativo rimborso con le risorse provenienti dalle casse erariali».
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