Così un fiorellino di color lilla ferma la lottizzazione nel Parco

6 Ottobre 2019

L’AQUILA . Si chiama Klasea lycopifolia, è un rarissimo fiore composito tutelato dalla Direttiva habitat dell’Unione europea, ed è inserita come specie a rischio nella “lista rossa” della flora...

L’AQUILA . Si chiama Klasea lycopifolia, è un rarissimo fiore composito tutelato dalla Direttiva habitat dell’Unione europea, ed è inserita come specie a rischio nella “lista rossa” della flora italiana. È stata lei a impedire la realizzazione di una lottizzazione per edifici residenziali a Rocca di Mezzo, in località Prato della Madonna.
Il Consiglio di Stato, con una sentenza pubblicata lo scorso 3 ottobre, infatti, ha respinto il ricorso della Biocasa srl, la società che aveva presentato il piano di lottizzazione su un’area di 22.690 metri quadrati, e che si opponeva a una precedente sentenza con la quale il Tar Abruzzo, nel 2018, aveva annullato la delibera del Comune con la quale era stato approvato l’intervento.
Un piano ritenuto illegittimo dai giudici del Tar, poiché ricadente nel Sito di interesse comunitario e nella zona di protezione speciale del Parco Sirente Velino. A ricorrere al Tar Abruzzo erano state diverse associazioni ambientaliste: Lipu, Italia Nostra, Mountain Wilderness, rappresentate dall’avvocato Gianni Piscione. Al Consiglio di Stato, invece, a rappresentarle è stato l’avvocato Herbert Simone.
Dagli elaborati grafici del piano, hanno rilevato i giudici del Tar, si capiva che alcuni punti segnalati per la presenza di Klasea lycopifolia erano interessati da opere di trasformazione (come installazione di pali e inserimento di siepi) e ricadevano all’interno di un’area definita “verde privato della lottizzazione” che implica il divieto di ogni tipo di attività, compresa quella di cantiere, nella fascia di 5 metri dalle aree dove è individuata la presenza del fiore. Contro la sentenza di primo grado la società Biocasa ha proposto appello davanti al Consiglio di Stato. L’ultima l’udienza è stata celebrata lo scorso giugno. I giudici della quarta sezione di Palazzo Spada (presidente Luigi Maruotti, estensore Luca Lamberti), tuttavia, non si sono discostati dall’orientamento dei colleghi abruzzesi, ritenendo il ricorso «infondato». I giudici hanno ricostruito la tempistica legata all’approvazione dei vari atti in questione, e che rappresentava uno dei motivi di ricorso, e hanno osservato che la delibera regionale 877 del 2016 (che reca misure di conservazione ambientale) «è vincolante ai fini della redazione di piani, programmi, progetti per la realizzazione di interventi, opere e attività». Era stata, peraltro, la stessa società proponente l’intervento a precisare che la realizzazione del piano di lottizzazione avrebbe avuto impatti negativi significativi «sull’integrità del sito, ma esclusivamente per il suo ruolo nella conservazione della Klasea Lycopifolia», derivanti dalla perdita di circa due ettari di prati-pascolo. Di conseguenza, la delibera del consiglio comunale con la quale era stato approvato l’intervento, benché precedente a quella della Regione, «è illegittima». La società è stata anche condannata a restituire alle associazioni ambientaliste le spese di giudizio, liquidate in tremila euro.
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