Data delle elezioni? Meglio il 26 maggio Lo spiega il costituzionalista Di Salvatore

14 Dicembre 2018

PESCARA. «Chiediamo ai cittadini di rispettare la legge e poi siamo i primi a violarla. La Regione Abruzzo ha deciso di tornare al voto il 10 febbraio 2019. Singolare che il decreto di indizione...

PESCARA. «Chiediamo ai cittadini di rispettare la legge e poi siamo i primi a violarla. La Regione Abruzzo ha deciso di tornare al voto il 10 febbraio 2019. Singolare che il decreto di indizione delle elezioni citi una serie di atti normativi e dimentichi, invece, di citare la legge dello Stato», così esordisce il costituzionalista abruzzese, Enzo Di Salvatore, di cui riportiamo l’intero intervento. «La legge numero 111 del 2011», spiega, «stabilisce una regola chiarissima: se nello stesso anno si vota sia per le elezioni del Consiglio regionale sia per le elezioni del Parlamento europeo, le elezioni per il Consiglio regionale devono tenersi nella stessa data fissata per le elezioni del Parlamento europeo, ossia il 26 maggio 2019. Si dirà: ma questa regola non si applica alla Regione Abruzzo perché il Consiglio regionale si è sciolto anticipatamente nel 2018. L'obiezione è infondata. Quella regola è stata introdotta dal Parlamento per esigenze di contenimento della spesa pubblica: se si andasse al voto in un’unica data i cittadini risparmierebbero diversi milioni di euro. Rispetto a questa regola - che coniuga due esigenze: la particolarità del caso abruzzese e il contenimento della spesa pubblica - la Regione Abruzzo avrebbe avuto dinanzi a sé un'unica alternativa: fissare la data delle elezioni nel 2018 oppure fissare la data nello stesso giorno delle elezioni europee, e cioè il 26 maggio 2019. L'unica cosa che non avrebbe potuto fare è quello che poi ha fatto: scegliere una data a piacimento nel 2019. Questo la legge non lo consente. Per questa ragione il decreto è sospetto di illegittimità e può essere impugnato per violazione di legge davanti al giudice amministrativo. In questo caso, essendo scaduti i 60 giorni per impugnarlo davanti al Tar, esso può essere ancora impugnato con un ricorso dinanzi al Consiglio di Stato ("ricorso straordinario al Presidente della Repubblica")».