Delitto Albi, i giudici del Riesame «Su Ursino gli indizi sono labili»

Il calabrese ritenuto il mandante dell’omicidio sarebbe stato scagionato dal sopravvissuto Cavallito E nelle motivazioni si punta il dito su Nobile, ancora in carcere: spara, mosso da personale animosità
PESCARA. «La motivazione dell’ordinanza impugnata è in parte carente ed in parte contraddittoria, affetta da incongruenze di carattere logico allo stato insuperabili».
I giudici del tribunale del riesame dell’Aquila che hanno annullato la misura cautelare per il calabrese Natale Ursino, uomo di ’ndrangheta ritenuto il mandante dell’omicidio dell’architetto Walter Albi e del tentato omicidio dell’ex calciatore Luca Cavallito, nelle motivazioni depositate tre giorni fa, spiegano così la loro decisione. «Occorre premettere», scrivono, «che lo stesso Cavallito ha escluso che Ursino possa essere il mandante di Nobile, né dagli atti di indagine se ne riesce ad individuare un movente concreto».
IL RANCORE DI NOBILE Motivazioni che, se da un lato “assolvono” Ursino, dall’altro diventano un macigno per Mimmo Nobile, ritenuto l’esecutore dell’omicidio (difeso dagli avvocati Luigi Peluso e Massimo Galasso). Secondo Cavallito, Nobile è un «pazzo» che lo aveva in odio per fatti che avevano determinato la chiusura dei loro rapporti. «Corrobora tale convincimento», aggiungono i giudici, «la stessa dinamica omicidaria, laddove si consideri che Nobile, mentre esplodeva i colpi, ha pronunciato delle frasi ingiuriose verso le vittime («questo è per te e per gli infami come te», ndr), ciò che si sposa con l’azione di una persona mossa da personale animosità, ma non con quella persona mandata da altri a svolgere un’operazione asettica per proprio conto».
GLI APPUNTAMENTI I giudici si soffermano anche su un altro aspetto: l’incontro al bar del Parco, teatro dell’agguato omicida del primo agosto 2022. «Non si comprende perché il pomeriggio del 30 luglio Albi, Cavallito e Ursino si siano incontrati, su richiesta di Ursino, al porto di Pescara. Nell’ordinanza si legge che l’incontro è effettivamente avvenuto, e che Ursino si è presentato con la persona che avrebbe dovuto cedere orologi e preziosi, la quale ha mostrato le fotografie della merce, in modo che Cavallito potesse farsi un’idea del prezzo (mentre nella misura si sostiene che quell’affare era una invenzione solo per attirare Albi e Cavallito al bar, ndr)».
Un ulteriore aspetto, poi, sottolineato dai giudici aquilani riguarda un messaggio che Ursino, il pomeriggio del 1° agosto (data dell’agguato) «scrive ad Albi dicendogli “facciamo domani”, ma Albi, che spera di ricevere da lui il denaro promesso, si affretta a confermare l’appuntamento. Non si comprende, a questo punto», spiegano i giudici, «perché Ursino abbia dovuto chiedere ad Albi di rinviare l’appuntamento, con il rischio di ricevere una risposta affermativa, se ormai era programmato l’agguato al bar del Parco».
L’AGGUATO E qui i giudici ribadiscono in un certo senso il ruolo di Nobile che da subito venne riconosciuto da Cavallito come il killer. «I dati che emergono dall’ordinanza sono contraddittori rispetto all’ipotesi dell’agguato e depongono invece per l’effettività dell’incontro, sul quale poi si è innescata, verosimilmente in modo autonomo, l’azione di Nobile». Quest’ultimo potrebbe aver saputo, come sostiene Cavallito, dell’incontro da Maurizio Longo, il pregiudicato pescarese che avrebbe introdotto Ursino nel “giro” pescarese.
IL CELLULARE DI CAVALLITO Anche il fatto che Nobile porti via dal luogo della sparatoria il cellulare di Cavallito, senza preoccuparsi di quello di Albi avrebbe una sua spiegazione: «E tutto ciò», concludono i giudici del riesame, «a non voler considerare l’interesse proprio di Nobile a far sparire il cellulare di Cavallito, sul quale erano rimasti registrati i messaggi inerenti al litigio che avevano avuto nel mese di giugno 2022». E dunque, «a parere del collegio (presieduto da Alessandra Ilari) gli indizi a carico di Ursino (assistito dall’avvocato Cesare Placanica) sono labili, non certo tali da assurgere a quella gravità che costituisce uno dei presupposti per l’applicazione di misure cautelari».
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