la decisione

Diciassettenne pianificava un massacro al liceo Misticoni di Pescara. La Cassazione annulla l’arresto

23 Luglio 2026

La Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dalla difesa contro l’ordinanza del Riesame e annulla.

Per i giudici non c’era l’attualità delle esigenze cautelari, gli atti rinviati al tribunale dell’Aquila

PESCARA

La Cassazione mette un primo punto fermo nell’inchiesta sul 17enne studente che, secondo l’accusa della Procura per i minorenni dell’Aquila, sulle chat segrete minacciava una strage al liceo artistico di Pescara e progettava una rivoluzione suprematista.

Per la Suprema Corte non doveva essere arrestato: i giudici lo hanno stabilito nell’annullare l’ordinanza del tribunale del Riesame limitatamente alle esigenze cautelari e rinviando gli atti al tribunale aquilano. Una sentenza, quella della prima sezione, che ha accolto il ricorso presentato dalla difesa del ragazzo rappresentata dagli avvocati Italo Colaneri, Angelo Pettinella e Alessandro Mascitelli. Per il 17enne originario di Pescara e residente in Umbria, che da aprile è in una comunità, sono vicini i termini di scadenza della custodia cautelare e nei prossimi giorni potrebbe tornare in libertà. La Procura lo accusa di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo.

Così i legali: «Siamo estremamente soddisfatti della decisione della Suprema Corte essendo sin dall’inizio convinti della estraneità del ragazzo alle gravi ipotesi delittuose di cui è accusato. Siamo fiduciosi che sarà tutto chiarito nella competente sede processuale». Nelle 44 pagine di ricorso gli avvocati hanno puntato, in particolare, sull’assenza di attualità e concretezza del pericolo. «Il tribunale del Riesame», hanno scritto i legali, «fonda il giudizio di attualità del pericolo di reiterazione su condotte che, per stessa ammissione del provvedimento, si collocano nel periodo compreso tra il 2023 e il 17 luglio del 2025, data del sequestro del dispositivo. Il collegio ha ancorato la prognosi a un arco temporale ormai concluso, senza indicare alcun e elemento successivo idoneo a dimostrare che al momento della decisione il minore fosse inserito in dinamiche di radicalizzazione o di propaganda. La memoria difensiva, che il tribunale richiama solo per confutarne le conclusioni, ha invece puntualmente evidenziato come i messaggi valorizzati dall’accusa risalgano a oltre due anni prima e come, dopo il 2024, non si registri alcun ulteriore episodio di rilievo». Secondo i difensori, infatti, «il silenzio digitale degli ultimi due anni è il dato più eloquente che dimostra che il minore ha interrotto spontaneamente ogni contatto con quel tipo di contenuti, ha proseguito la sua vita scolastica e familiare senza ricaduta e non ha mai manifestato comportamenti che possano far pensare a una persistenza o a un consolidamento di quelle ingenuità adolescenziali». Per la difesa le perquisizioni fatte nel luglio 2025 e nel marzo 2026 «non hanno consentito di rinvenire nessun materiale pericoloso, né armi, né ordigni, né documenti operativi, né dispositivi occultati, né segni di attività recente. Tale risultanze che la difesa ha valorizzato per dimostrare l’assenza di un percorso di radicalizzazione in atto non vengono minimamente prese in esame con conseguente violazione dell’obbligo di valutare gli elementi a carico e a discarico».

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