Guardie mediche, la Consulta boccia la legge

Incostituzionale la norma regionale approvata nel 2018 che ripristinava le indennità sospese
PESCARA . Non poteva essere la Regione Abruzzo a prevedere il compenso per l’indennità di rischio alle ex guardie mediche, dal momento che si tratta di materia statale, e come tale soggetta alla legislazione nazionale che deve garantire uniformità su tutto il territorio italiano. Esattamente come prevedono gli accordi collettivi.
È il senso della sentenza (la numero 157 del 2019) emessa lo scorso 25 giugno dalla Consulta, che ha dichiarato incostituzionale la legge 14 del 2018 varata dalla Regione dopo le proteste dei medici di continuità assistenziale che si erano visti, all’improvviso, sospendere le indennità di rischio dopo una richiesta di chiarimenti avanzata dalla Corte dei conti. In quel frangente la Regione non si era limitata a sospendere le indennità di rischio, ma aveva dato mandato ai direttori generali delle Asl di recuperare le somme erogate fino a quel momento. E così i medici si erano ritrovati a fronteggiare richieste di rimborso che in qualche caso arrivavano anche a 50mila euro. Poi è arrivata la legge regionale, che ha introdotto le indennità ambulatoriali, ripristinando i 4 euro l’ora che erano stati sospesi. Una vicenda molto complicata, che ha visto già diversi passaggi in diverse sedi giurisdizionali, con una serie di sentenze favorevoli alle ex guardie mediche emesse dai tribunali dell’Aquila, Avezzano, Chieti e Teramo, che hanno ritenuto legittima l’erogazione delle indennità.
La pronuncia della Corte Costituzionale nulla toglie e nulla aggiunge alla questione “primaria”, quella della legittimità a percepire le originarie indennità di rischio, quelle sospese nel 2017. Dice soltanto che la materia non può essere normata con una legge regionale, di rango inferiore rispetto alle fonti nazionali. Di fatto, però, le Asl che hanno iniziato a pagare le indennità in base alla legge regionale potrebbero sospendere i pagamenti, in attesa che tutta la vicenda si definisca nelle sedi opportune, cioè quelle che devono vagliare le legittimità della norma statale. A impugnare la legge era stato il presidente del Consiglio dei ministri nell’agosto del 2018. Secondo il ricorrente il legislatore regionale abruzzese aveva esercitato una competenza non propria, visto che il rapporto tra il Servizio sanitario regionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da convenzioni di durata triennale, conformi agli accordi collettivi nazionali.
Oltre a violare l’articolo 3 della Costituzione (principio di uguaglianza), secondo la Consulta, la legge regionale in questione non è in linea con l’articolo 40 della legge 412 del 1992 (Contratti collettivi nazionali e integrativi) «che dispone la nullità e l’inapplicabilità di clausole dei contratti collettivi integrativi difformi dalle previsioni del livello nazionale». (a.bag)

