I giudici: sì all’appalto alla società Vivenda per il servizio mensa

Il Tar aveva accolto il ricorso della ditta che era stata esclusa Ma il Consiglio di Stato dà ragione all’Asl: la gara non si annulla
PESCARA. I giudici del Consiglio di Stato ribaltano la decisione del Tar di Pescara e confermano la validità della gara di appalto con la quale la società Vivenda spa, nel marzo 2020, si aggiudicò il servizio di ristorazione ospedaliera ed aziendale a ridotto impatto ambientale alla Asl di Pescara. Era stata la società seconda classificata, la Dussmann Service a presentare il ricorso al Tar chiedendo e ottenendo l'annullamento della gara per un difetto tecnico: era stata ritenuta illegittima la nomina della Commissione, operata con atto del direttore dell’unità operativa complessa Acquisizione beni e servizi mentre doveva essere a firma del direttore generale.
La Asl, attraverso l’avvocato Tommaso Marchese e la Vivenda, presentò ricorso al Consiglio di Stato. «L’unità operativa Approvvigionamenti beni e servizi», sostengono i giudici di secondo grado, «risulta essere, sulla base degli atti prodotti nei due gradi di giudizio, un ufficio dell’Azienda. Il direttore generale, titolare del potere di nomina della Commissione di gara, con la sua delibera non si è dunque spogliato della propria competenza, né l’ha trasferita, ma ha semplicemente individuato l’ufficio, interno all’Azienda, che in concreto avrebbe dovuto procedere alla relativa attività materiale: facendo peraltro propri i relativi atti, con le successive deliberazioni con le quali, nel corso della procedura di gara, e dopo verifica della correttezza delle attività compiute, ha accolto le relative “proposte” dell'unità operativa».
Il principio sancito chiarisce il riparto interno di competenze tra uffici. «Ne consegue», scrivono i giudici romani, «che il richiamo ai principi in materia di delega è anzitutto improprio allorchè vengono in considerazioni delle mere relazioni fra uffici, che non coinvolgono altri organi o enti».
Insomma, il direttore generale ha esercitato, secondo il Consiglio di Stato, le proprie competenze mediante il competente ufficio interno, facendo poi proprie le attività di quest'ultimo con «atti dotati di rilevanza esterna». Quindi viene meno il motivo del ricorso di primo grado e del capo di sentenza che lo ha accolto. E i giudici specificano anche che nel caso in esame, il direttore generale dell'Azienda «era competente per la nomina della Commissione e per l’approvazione dell’aggiudicazione, e ha esercitato le relative competenze», così come previsto dal Codice dei contratti pubblici. E in ogni caso, precisano i giudici, la successiva approvazione da parte del direttore generale, con propri atti, dell’operato dell’ufficio, «priva comunque di conseguenze invalidanti eventuali profili di incompetenza». Per queste ragioni «appaiono fondati gli argomenti di censura rappresentati dalle parti appellanti (Asl e Vivenda ndc) sia laddove deducono l’erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa all’applicazione della disciplina del potere di delega, sia nella parte in cui sovrapponendo istituti diversi pretende che la competenza prevista da una fonte regolamentare possa essere esercitata da altro ufficio solo in forza di previsione contenuta in una fonte di pari rango».

