Il concorso dei vigili resta valido: stop al licenziamento di 19 agenti

Il Consiglio di Stato congela la sentenza del Tar che aveva annullato la graduatoria della selezione La sentenza definitiva attesa per l’11 novembre. L’amministrazione comunale: «Salvi i posti di lavoro»
PESCARA. Sono salvi i posti di lavoro dei 19 vigili urbani assunti l’anno scorso dal Comune attingendo ad una graduatoria, del concorso per 30 posti nella polizia municipale, annullata a gennaio scorso dal Tar. Ieri, il Consiglio di Stato ha emesso un’ordinanza che sospende l’esecutività della sentenza di primo grado in attesa di una decisione nel merito. L’udienza è stata fissata per il prossimo 11 novembre.
In questo modo, l’amministrazione comunale non dovrà procedere al licenziamento dei 19 agenti della polizia municipale assunti nel luglio dell’anno scorso con contratti a tempo determinato per la durata di un anno. Contratti, dunque, che potranno arrivare a scadenza naturale a luglio di quest’anno. Gli uffici del Comune, ieri, hanno ipotizzato di prorogare addirittura i contratti fino a novembre, mense in cui è prevista la sentenza del Consiglio di Stato che dovrà confermare o meno la decisione del Tar. Sentenza che aveva annullato la graduatoria con l’obbligo per il Comune di ripetere il concorso svolto a fine 2019.
La quinta sezione del Consiglio di Stato ha, quindi, accolto l’istanza cautelare con la quale sei candidati vincitori del concorso, difesi dall’avvocato Tommaso Marchese, hanno presentato ricorso in appello per richiedere di sospendere l’esecutività della sentenza del Tar.
Il tribunale amministrativo di Pescara, tra l’altro, si era pronunciato su questa controversia per ben due volte, accogliendo in entrambe i ricorsi presentati da nove candidati esclusi dalle prove, difesi dagli avvocati Cesidio Buccilli e Marcello Angelo Di Iorio.
La prima volta, il 25 febbraio 2020, il Tar aveva emesso un’ordinanza che sospendeva l’efficacia della prova scritta e di tutte le fasi concorsuali, fissando l’obbligo per l’amministrazione comunale di ripetere la prova scritta con una commissione di diversa composizione.
La decisione scaturiva dal fatto che i giudici, in base al ricorso presentato da nove candidati esclusi, avevano riconosciuto la violazione del principio dell’anonimato da parte della commissione esaminatrice, in quanto ciascun compito scritto era stato contrassegnato durante la prova da un codice numerico di quattro cifre facilmente memorizzabile dai commissari. «In tal modo», avevano scritto i giudici nell’ordinanza, «è come se fosse stato scritto il nome e il cognome del candidato su ciascun compito».
L’efficacia del provvedimento del Tar era stata sospesa successivamente dal Consiglio di Stato per il fatto che era mancato il contraddittorio con i candidati vincitori del concorso.
Così, il Tar si era pronunciato di nuovo il 28 gennaio scorso, confermando la tesi della violazione dell’anonimato nelle prove e annullando di conseguenza la graduatoria e la procedura concorsuale, a partire dallo svolgimento e dall’esito delle prove scritte.
L’ordinanza del Consiglio di Stato, pubblicata ieri, ha rimesso tutto in discussione. I giudici di secondo grado hanno ritenuto prevalente l’elemento del «periculum in mora» (pericolo del ritardo, ndr) grave e irreparabile, cui sarebbero incorsi gli appellanti quale conseguenza dell’annullamento della procedura concorsuale disposto con la sentenza impugnata.
Bisogna ricordare, tra l’altro, che le assunzioni a termine erano state adottate temporaneamente dal Comune, in attesa della conclusione del contenzioso, con l’intenzione poi di trasformarle tutte a tempo indeterminato.
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