Il freddo è alle porte Quando si potranno accendere le caldaie
Sono quattro le zone climatiche: all’Aquila il via già dal 15 Mentre a Chieti, Pescara e Teramo si parte dal 1° novembre
PESCARA. Il freddo sta per arrivare, scatta l’operazione-termosifoni nelle case degli abruzzesi.
Gli orari e i giorni per l’accensione sono quelli previsti dal il Dpr 412/93 che suddivide l’intero territorio nazionale in sei zone climatiche, dalla zona A (la più calda) alla F (la più fredda).
LE SEI ZONE CLIMATICHE.
L’Abruzzo non ha territori ricompresi nelle zone A e B. La prima grande città abruzzese a poter accendere i termosifoni è L’Aquila, che fa parte della zona E. Il via per il capoluogo regionale scatterà dal 15 ottobre e terminerà il 15 aprile 2024. I termosifoni potranno essere tenuti accesi fino a un massimo di 14 ore al giorno nei comuni della zona E.
LA MAPPA DELL’ABRUZZO
Oltre all’Aquila, tra i centri sopra i 18mila abitanti in zona E (area subappenninica, entroterra del Pescarese e del Chietino) si trova Avezzano.
Chieti, Pescara e Teramo, invece, fanno parte della zona D, che prevede la riaccensione (massimo 12 ore al giorno) dal primo novembre e lo spegnimento il 15 aprile 2024. Restando ai centri più grandi, in zona D si trovano anche Montesilvano, Vasto, Lanciano, Francavilla, Sulmona e Spoltore, oltre a Popoli, Città Sant’Angelo, San Giovanni Teatino, Tortoreto. In zona C, invece, nell’area costiera, ci sono Roseto, Giulianova, Ortona e San Salvo. In queste città e negli altri centri ricompresi in questa fascia le accensioni vanno dal 15 novembre al 31 marzo 2024, per 10 ore al giorno. Stessa zona anche per Martinsicuro, Alba Adriatica, Silvi Marina, San Vito Chietino.
I COMUNI SENZA LIMITAZIONI.
Non esiste alcuna limitazione, invece, per l’accensione degli impianti nella zona F, la stessa dell’arco alpino (Cuneo e Belluno) che ricomprende alcune tra le aree più fredde dell’Abruzzo.
Si tratta dei comuni montani dove i termosifoni si possono accendere sempre, senza restrizioni né di orario né di date: Aielli, Barrea, Bisegna, Calascio, Campo di Giove, Campotosto, Cappadocia, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Civitella Alfedena, Opi, Ortona dei Marsi, Ovindoli, Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Rocca Pia, Roccaraso, Santo Stefano di Sessanio, Scanno, Scontrone, Villavallelonga, Villetta Barrea (provincia dell’Aquila); Gamberale e Pizzoferrato (provincia di Chieti); Cortino, Pietracamela, Rocca Santa Maria (provincia di Teramo).
IL POTERE DEI SINDACI.
I sindaci, con ordinanza, possono disporre diversamente – con ordinanza motivata – sia nell’anticipare sia nel posticipare l’accensione, specialmente alla luce delle temperature sopra la media di questo periodo. In base ai criteri generali, l’accensione giornaliera del riscaldamento può essere frazionata in due o più sezioni orarie, ma comunque dev’essere compresa tra le 5 del mattino e le 23. Inoltre, l’orario giornaliero di accensione viene stabilito (a maggioranza) dall’assemblea dei condòmini, fatta salva la possibilità (nelle fasce orarie stabilite), di modulare il calore nelle varie stanze dell’immobile, grazie all’impiego delle valvole termostatiche (obbligatorie dal 2017).
ACCENSIONE PRIMA DEL TEMPO.
Ai sensi dell’articolo 4 comma 3 Dpr 74/2013 è possibile accendere gli impianti termici anche in assenza di ordinanza sindacale prima delle date previste quando si sia in presenza di temperature al di sotto delle medie stagionali però per una durata complessiva non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
Ai fini del rispetto delle date comunque, in ultima analisi, bisogna distinguere il caso di chi abita in un condominio, o comunque utilizza un sistema di riscaldamento centralizzato, da chi ha un impianto autonomo. In condominio l’accensione dei riscaldamenti, nel rispetto della normativa in vigore, prevede un passaggio assembleare sugli orari giornalieri di accensione e spegnimento. Chi ha un impianto individuale li decide invece autonomamente. Pertanto se chi ha il riscaldamento autonomo può accenderlo prima del tempo, per chi vive in condominio sarà necessario avvertire l’amministratore che provvederà a convocare un’assemblea sul tema.
LE DEROGHE.
Gli ospedali, cliniche o case di cura e simili sono esclusi dal rispetto delle regole del Dpr limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti.
Per piscine, saune e simili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non si trovino in stabili condominiali, le autorità possono concedere deroghe motivate. Stessa cosa per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili se esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite oppure se l’energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da una sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.
LE SANZIONI.
Sul fronte sanzioni, in linea generale, ai sensi dell’articolo 7 comma 1 del Dlgs 192/2005 la responsabilità ricade sul proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, il cosiddetto terzo responsabile che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione.
L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Allo stesso modo sono soggetti alla stessa sanzione il responsabile dell’impianto e il terzo responsabile. (l.c.)

