«Il sindaco non può diffidare i gestori che superano i limiti»

26 Settembre 2017

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Rds e altre due Radio «La materia è di competenza della Regione e del Ministero»

PESCARA . Nuova doccia fredda, per i residenti di San Silvestro, che da anni si battono contro le antenne piantate sul colle.
L’ennesimo capitolo della guerra a colpi di carta bollata lo ha scritto la terza sezione del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso di Radio Dimensione Suono, Studio Cinque e Novenove srl , e ha stabilito che non può essere il sindaco a intimare ai gestori di impianti di radiodiffusione di riportare le emissioni di campi elettromagnetici entro i limiti di legge.
Il ricorso dei gestori era stato presentato contro il Comune di Pescara e il Ministero dello sviluppo economico, per l’annullamento di un’ordinanza del 2008, firmata dall’allora sindaco del capoluogo adriatico, Luciano D’Alfonso, con la quale si diffidavano i proprietari delle antenne di San Silvestro dal superare i limiti fissati dalla legge per l’emissione di campi magnetici. Contro questa ordinanza i gestori avevano già presentato un ricorso al Tar, che nel 2009 aveva però dato ragione al sindaco.
Pronto il ricorso al Consiglio di Stato, che a distanza di diversi anni ha completamente ribaltato il pronunciamento di primo grado. «In questa materia specifica», scrivono i giudici della terza sezione (Marco Lipari, presidente, Lydia Ada Orsola Spiezia, Stefania Santolieri, Solveig Cogliani, consiglieri, e Oswalt Leitner, estensore), che già nel 2015 si erano pronunciati in senso analogo anche per il ricorso presentato da Radio Radicale, «l’orientamento già prevede strumenti tipici per fronteggiare il pericolo derivante dal superamento dei valori di attenzione».
Tra questi, ricordano ancora i giudici, ci sono «la delocalizzazione degli impianti, e, in via d’urgenza, la disattivazione degli stessi da parte del Ministero». Per questi motivi, sottolineano i giudici, l’adozione di un’ordinanza «contingibile e urgente» a fronte di una situazione che si poteva fronteggiare con gli strumenti ordinari previsti dalla normativa, «non si giustifica e non appare debitamente motivata nel caso di specie». Da Palazzo Spada, i giudici hanno ricordato che la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, affida alle Regioni l’adozione dei piani di risanamento ambientale «al fine di adeguare, in modo graduale, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità».
La stessa legge prevede anche che le Regioni possano prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi. I giudici non hanno escluso che il sindaco, in situazioni eccezionali, possa adottare provvedimenti per eliminare i pericoli che minacciano l’incolumità pubblica. Deve trattarsi, però, di «pericoli eccezionali», e non di situazioni gravi che si sono consolidate nel tempo, «rimediabili con l’esercizio dei poteri tipici».
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