Imu: il 16 giugno scade la rata dell’acconto per le case e i terreni

C’è appena una settimana di tempo per mettersi in regola Chi dovrà pagare e chi è esentato dall’imposta comunale
L'AQUILA. Scade tra appena sette giorni, venerdì 16 giugno, il termine per pagare l’acconto dell’Imu 2023. Molte le novità introdotte quest'anno, nella legge di Bilancio e nel decreto Milleproroghe, sia sulle esenzioni o sospensioni delle rate, che sulle aliquote e gli sconti speciali. Vi proponiamo una guida utile per capire chi deve pagare l’anticipo dell’imposta comunale sugli immobili, come funziona il meccanismo del versamento, e quali sono le proprietà escluse dall’obbligo.
L’ACCONTO IMU 2023.
Chi possiede alcuni tipi di immobili è chiamato dal Fisco a pagare un'imposta sul possesso della casa o del terreno: si tratta dell’imposta municipale unica, figlia della vecchia Ici e principale tassa che i Comuni utilizzano per finanziare le casse delle amministrazioni locali. Questo tributo è nato dal governo Monti, che l’ha introdotto nel 2011 con la manovra Salva-Italia. Essendo un’imposta municipale si paga, appunto, a livello comunale e non su scala nazionale, in caso di possesso di beni immobili.
Nel corso degli anni l'Imu ha però subìto alcune modifiche, come ad esempio l’accorpamento con la Tasi, il tributo per i servizi indivisibili istituita con la Legge di stabilità del 2014, che prima era indipendente e ora è stata accorpata all'Imposta unica.
CHI PAGA L'IMU.
Hanno l'obbligo di pagare l’imposta: i proprietari di immobili e fabbricati, terreni e aree fabbricabili (solo se in piena proprietà). In generale le seconde case; l’usufruttuario, cioè chi è titolare del diritto di usufrutto; il titolare del diritto d’uso; il titolare del diritto di abitazione (in caso di decesso di uno dei due coniugi, pagherà Imu il coniuge superstite per la casa coniugale).
E ancora: il titolare del diritto di enfiteusi, di superficie; il concessionario di aree demaniali; l’utilizzatore nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing sin dalla data di stipula del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione); il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CHI NON DEVE PAGARE.
Dal 1° gennaio 2014 sono esonerati dal pagamento dell’Imu i possessori delle abitazioni principali, solo se appartenenti a determinate categorie catastali non di lusso.
Per abitazione principale si intende l’immobile "nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". In mancanza anche di uno solo di questi due requisiti (residenza anagrafica o dimora fisica), l’immobile è automaticamente considerato come seconda casa, quindi soggetto al versamento dell’imposta.
Dalla Legge di Bilancio 2023 arriva inoltre un’altra esenzione: quella per i proprietari di immobili che sono stati occupati, per i quali è stata presentata una regolare denuncia all’autorità giudiziaria. Inoltre, non paga l’Imu il nudo proprietario (quando sull’immobile è presente un usufrutto), l’inquilino dell’immobile, la società di leasing concedente, il comodatario, l’affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile, e il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio.
GLI SCONTI APPLICABILI.
Oltre alle esenzioni previste per legge, esistono anche alcune agevolazioni o sconti sul pagamento dell’imposta confermati del Ministero dell’Economia. In particolare, la base imponibile dell’Imu è ridotta del 50 per cento per le abitazioni concesse in comodato d’uso ai parenti in linea retta, che utilizzano la casa come abitazione principale.
È previsto uno sconto per i pensionati esteri che, se possiedono un casa di proprietà in Italia, non affittata e non in comodato d’uso, pagano il 37,5 per cento dell'importo dovuto.
Sconti del 75 per cento anche per aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli e abitazioni locate a canone concordato. Infine, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono queste condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
LE CATEGORIE CATASTALI.
Sono escluse dal al pagamento dell'Imu le abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e le relative pertinenze.
Le abitazioni principali che invece devono l’imposta sono quelle accatastate nelle cosiddette categorie di lusso: A/1, A/8 e A/9.
TUTTE LE SCADENZE.
Di norma l'Imu si versa in due rate: acconto e saldo. Entro venerdì 16 giugno gli utenti devono provvedere al pagamento dell’acconto in base all’aliquota comunale e alla detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Per il 2023, l’acconto è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu nel 2022. Entro la stessa data si può effettuare anche il pagamento in un' unica rata.
Entro il 16 dicembre, che quest’anno slitta a lunedì 18 dicembre, perché il 16 è sabato, va invece effettuato il pagamento del saldo Imu sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del ministero delle Finanze entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione nei termini, si applicano le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente.
COME SI PAGA.
Anche quest’anno si possono pagare l’acconto, la rata unica e il saldo, in diversi modi: attraverso il modello F24 standard oppure semplificato, la piattaforma PagoPA o l’apposito bollettino postale.
INFINE LE ALIQUOTE.
Le aliquote Imu sono suddivise nei modi seguenti.
1) Una ordinaria pari allo 0,86%. I Comuni possono aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento.
È inoltre possibile aumentare ulteriormente questa aliquota al ricorrere di determinate condizioni.
2) Una ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%. Anche in questo caso i Comuni possono aumentarla dello 0,1% oppure diminuirla fino all’azzeramento.
3) È poi prevista l’aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale: i Comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento.
4) Dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, non locati (i cosiddetti immobili merce).
I Comuni, per quanto riguarda questa aliquota, possono intervenire aumentandola dello 0,25% oppure ridurla fino all’azzeramento.
5) Dello 0,76% per i terreni agricoli. I Comuni possono aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino ad azzerarla.
6) Lo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D. I Comuni possono aumentare quest’ultima aliquota fino all’1,06% o diminuirla fino allo 0,76%.
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