Incentivi per sanificare aziende e uffici

17 Giugno 2021

Il decreto Sostegno bis ha reintrodotto il bonus per salvaguardare la sicurezza dei luoghi di lavoro

Nuovi incentivi per la sanificazione di imprese e uffici che riaprono. Il decreto Sostegno bis ha reintrodotto il "bonus sanificazione".
Si tratta del credito d’imposta del 30% sulle spese sostenute a giugno, luglio e agosto per la sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro, per l’acquisto di dispositivi a tutela della salute di addetti e utenti e, in generale, per l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario.
Il bonus Sanificazione non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap. Possono beneficiare dell'agevolazione gli operatori economici, gli enti non commerciali, gli esercenti attività d’impresa e le strutture ricettive extra-alberghiere, a carattere non imprenditoriale oltre ai privati proprietari di un immobile utilizzato per affitti brevi come B&b e case vacanze. Rientrano nelle spese ammissibili al credito d’imposta, quelle sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa o istituzionale e gli strumenti utilizzati.
La somministrazione di tamponi ai lavoratori impiegati nelle attività lavorative o istituzionali, l’acquisto di detergenti e disinfettanti, l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere, occhiali, tute, calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea, l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti), incluse le eventuali spese di installazione.
Il bonus è valido anche nel caso di installazione di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale come barriere e pannelli protettivi in uffici e aziende, incluse le eventuali spese di posa in opera. Le modalità attuative dovranno essere definite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta è utilizzabile in alternativa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta o in compensazione tramite modello F24, senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo dei crediti. (m.p.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA